Con la risposta n. 200 dell'11 ottobre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito una valutazione antiabuso in merito ad una operazione fusione per incorporazione delle conferitarie. I regimi cd. a realizzo controllato di cui all'articolo 177 del Tuir consentono, anche alle persone fisiche non in regime d'impresa, l'effettuazione di conferimenti "neutrali" in un'ottica riorganizzativa. In particolare, il regime di cui al comma 2-bis consente al soggetto conferente di costituire una holding (uni)personale tramite il conferimento di partecipazioni "qualificate", ossia che possiedono i requisiti di cui alla lettera a) dello stesso comma 2-bis, e, il regime di cui al comma 2, consente alla società conferitaria di acquisire il controllo della società "scambiata". In mancanza dei requisiti richiesti dai commi 2 e 2-bis, il conferimento diretto sarebbe soggetto alle previsioni dell'articolo 9, comma 5, del Tuir secondo il quale "ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società". Per effetto di tale disposizione, laddove un socio persona fisica, non in regime di impresa, conferisce una partecipazione a una società, realizza una plusvalenza (o minusvalenza) costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita ("corrispettivo", poi, da quantificarsi tenendo conto dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del Tuir, ossia, in base al suo valore normale). Ciò premesso, nel caso esaminato dall'Agenzia la sequenza delle operazioni poste in essere non apparirebbe rispondere a logiche di mercato ma verrebbe realizzata solo al fine di sottrarsi al regime del realizzo (pieno) che caratterizza ordinariamente le operazioni di conferimento da parte di persone fisiche non in regime d'impresa (ossia, in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 177 del Tuir). Infine, l'Agenzia chiarisce che solo in caso di conferimento eseguito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 177 del Tuir viene in rilievo la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma stesso, per cui, all'esito di detto conferimento, "il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma". In base a tale disposizione, dunque, nei confronti della società unipersonale conferitaria viene esteso a 60 mesi il periodo di minimo possesso delle partecipazioni societarie, previsto in 12 mesi dall'articolo 87, comma 1, lettera a), del Tuir (il cd. holding period), ai fini dell'applicazione della participation exemption (regime Pex), ovvero dell'esenzione al 95 per cento, ai fini Ires, delle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie. Ciò comporta che la società, che ha ricevuto una partecipazione societaria all'esito di un conferimento effettuato ai sensi dell'articolo 177, comma 2-bis, del Tuir può cedere, usufruendo del regime Pex, la partecipazione dopo 60 mesi dal conferimento medesimo. La cessione effettuata prima del decorso di 60 mesi, pertanto, genera per la società cedente una plusvalenza interamente imponibile (ovvero una minusvalenza totalmente deducibile). La disposizione appare volta a evitare possibili impieghi strumentali del regime di cui al citato comma 2-bis, contrastanti con le finalità riorganizzative dei conferimenti ivi previsti e finalizzati, nel caso in cui il conferente sia una persona fisica non in regime d'impresa (considerata anche l'assenza di un'analoga previsione per i regimi di cui all'articolo 177, commi 1 e 2, del Tuir), a evitare che simili conferimenti vengano posti in essere per far transitare le partecipazioni, oggetto di conferimento, "in neutralità fiscale" dal regime di tassazione Irpef a quello più favorevole dell'Ires, esclusivamente al fine di cedere le stesse, nell'immediatezza del conferimento, fruendo del regime Pex.