Nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul concordato preventivo biennale: i chiarimenti riguardano il calcolo di acconti e imposta sostitutiva, le condizioni di accesso e cause di esclusione e casistiche particolari. Condizioni di accesso e cause di esclusione Può accedere al concordato preventivo biennale, per l’anno d’imposta 2024, un contribuente in regime forfetario che, nel periodo d’imposta 2023, ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ma che ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro? L’art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.M. 15 luglio 2024, prevede che la proposta di concordato preventivo biennale venga elaborata “per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. Considerato che la disposizione individua, espressamente, nel solo superamento del limite dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di cui all’art. 54, legge n. 190/2014, l’unica condizione ostativa all’accesso al concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle Entrate ritiene che non sia preclusa, per il periodo d’imposta 2024, l’adesione al concordato preventivo biennale per i contribuenti nei riguardi dei quali, nel corso del periodo d’imposta 2023, si siano verificate le altre condizioni di decadenza dal regime dei forfetari previste dai commi 54, lettera b) e 57 dell’art. 1, legge n. 190/2014, tra cui rientra anche quella prospettata nel quesito relativa a “d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro”. Resta inteso che, per il periodo d’imposta 2024, il reddito concordato dovrà essere assoggettato ad imposizione secondo le aliquote ordinarie, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta precedente, di una causa di decadenza dal regime dei forfetari, fatta salva la possibilità di optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva in relazione al maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo d’imposta precedente. Cambio di attività Per un contribuente in regime forfetario, il cambio di attività nel corso del periodo d’imposta 2023 rispetto agli anni precedenti, che determini l’applicazione di un diverso coefficiente di redditività, inibisce l’accesso al concordato? Per l’Agenzia l’ipotesi non rileva ai fini della applicazione del concordato preventivo biennale. La metodologia di calcolo del CPB rivolta ai contribuenti forfetari consente, infatti, di elaborare una proposta di reddito concordato anche per coloro che esercitano nel corso del medesimo periodo d’imposta attività contraddistinte da diversi coefficienti di redditività. Passaggio dal regime forfetario al regime ordinario Secondo l’art. 11, comma 1, lettera b-ter), del decreto CPB, costituisce causa di esclusione dal concordato preventivo biennale “l’adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario”. Il passaggio inverso (dal regime forfetario al regime ordinario) costituisce causa di esclusione o causa di cessazione ex art. 21, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 13/2024, ovvero, ancora, causa di decadenza ex art. 22, comma 1, lettera d)? Il decreto CPB non prevede una fattispecie analoga a quella di cui all’art. 11, comma 1, lettera b-ter) per i contribuenti che passano dal regime forfetario a quello ordinario nel primo periodo d’imposta oggetto di concordato preventivo biennale. L’Agenzia pertanto ritiene che tale fattispecie non rappresenti una condizione preclusiva per l’accesso al concordato preventivo biennale. CPB e consolidato fiscale Possono accedere al concordato preventivo biennale le società in regime di consolidato fiscale? Il decreto CPB non prevede alcuna causa di esclusione dal concordato preventivo biennale per i soggetti che hanno optato, in qualità di consolidante o consolidata, per il regime del consolidato fiscale nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR. Pertanto, per l’Agenzia non sussistono ragioni per ritenere che chi aderisce al consolidato fiscale, sia in qualità di consolidante che di consolidata, non possa accedere al concordato preventivo biennale. In merito agli adempimenti derivanti dalla adesione al concordato preventivo biennale: - per quanto riguarda l’opzione di cui all’art. 20-bis del decreto CPB, la stessa dovrà essere esercitata, su base individuale, dalla società (consolidata o consolidante) che aderisce alla proposta concordataria e che, conseguentemente, sarà tenuta al versamento dell’eventuale imposta sostitutiva. Per effetto dell’esercizio di tale opzione, ciascuna società (consolidante o consolidata) che ha aderito al CPB trasferirà alla fiscal unit, ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all’art. 118 TUIR, un importo pari alla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la “parte eccedente”, al netto delle rettifiche di cui all’art. 16 del decreto CPB, fermo restando il rispetto del limite di 2.000 euro previsto dal comma 4 dell’art. 16. Appare, inoltre, opportuno precisare che le perdite fiscali di periodo trasferite alla fiscal unit dalle società non aderenti al concordato preventivo biennale e quelle già nella disponibilità della medesima fiscal unit possono essere compensate con i redditi derivanti dall’adesione alla proposta concordataria (trasferiti alla fiscal unit), ciò sempreché sia rispettato il limite di 2.000 previsto dal richiamato comma 4 dell’art. 16, applicabile per ciascuna società (consolidata o consolidante) che ha aderito al concordato preventivo biennale. Ai fini del rispetto di tale soglia, rileva anche l’imponibile eventualmente assoggettato a imposta sostitutiva dalla singola aderente al consolidato fiscale. Ad esempio Se una società consolidata opta per l’imposta sostitutiva e il relativo imponibile è pari a 5.000 euro, la parte di reddito concordato trasferita alla fiscal unit potrà essere compensata, secondo le regole ordinarie, con le perdite fiscali proprie della fiscal unit e con quelle di periodo trasferite dalle altre società aderenti al consolidato fiscale. - per quanto riguarda la determinazione degli acconti, il comma 1, dell’art. 20 del decreto CPB prevede che “l’acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.” (enfasi aggiunta). Il riferimento alle “regole ordinarie”, ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativi ai periodi d’imposta oggetto del concordato, comporta che, nel caso del consolidato fiscale, tali adempimenti competono esclusivamente alla consolidante ai sensi dell’art. 118, comma 3, TUIR. Resta inteso che, per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato preventivo biennale, sarà ovviamente cura della “consolidata” comunicare alla “consolidante” l’eventuale applicazione della maggiorazione prevista dal comma 2 del citato art. 20 in caso di applicazione del cosiddetto “metodo storico”.