Le norme doganali in materia sanzionatoria sono contenute nell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024, che ha sostituito il D.P.R. n. 43/1973, secondo la seguente struttura: Oggetto Allegato 1 (Titolo VI) Sanzioni penali articoli 78-95 Sanzioni amministrative articoli 96-103 Disposizioni comuni al contrabbando e alle sanzioni amministrative articoli 104-120 L’impianto sanzionatorio del nuovo TULD Nel definire l’impianto sanzionatorio, il legislatore delegato ha anche tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 75/2020, di attuazione della direttiva UE n. 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF). Con il D.Lgs. n. 75/2020 il legislatore nazionale è infatti intervenuto sui delitti doganali considerandoli violazioni direttamente lesive degli interessi finanziari dell’Unione Europea e attribuendo rilevanza penale agli illeciti doganali puniti con la sola sanzione della multa o dell’ammenda, qualora l’ammontare dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, sia superiore a 10.000 euro (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, come modificato dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 75/2020). Riguardo alla locuzione “distintamente considerati”, si osserva che siccome la norma richiede il superamento della citata soglia per almeno uno dei diritti di confine, la violazione dovrebbe restare confinata nell’ambito amministrativo ove l’ammontare complessivo dei diritti di confine sia superiore a 10.000 euro ma nessun diritto di confine, distintamente considerato, superi la soglia. Nel rispetto del principio di razionalizzazione contenuto nella legge delega, al fine di uniformare il sistema sanzionatorio doganale al sistema sanzionatorio tributario nazionale, sono state previste due fattispecie distinte di contrabbando, una per omessa e l’altra per infedele dichiarazione, e due macroviolazioni distinte in base all’importo dei diritti di confine dovuti, in linea con le vigenti disposizioni di cui alla citata direttiva PIF. In particolare, si è previsto che laddove l’importo dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 10.000 euro, ovvero ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all’art. 88, comma 2, lettere da a) a d), dell’Allegato 1, all’illecito doganale è attribuita rilevanza penale; in tutti gli altri casi, quando cioè non ricorrano le citate circostanze aggravanti e l’importo dei diritti di confine dovuti non sia superiore a 10.000 euro, la violazione assume carattere amministrativo ed è punita con la sanzione di cui all’art. 96, comma 1, dello stesso allegato 1. Resta fermo, inoltre, che, in applicazione dei principi generali fissati dal Codice penale, gli illeciti puniti a titolo di delitto (reclusione o multa) assumono rilievo penale solo se commessi con dolo mentre qualora la violazione sia commessa con colpa potranno trovare applicazione solo sanzioni amministrative. Pertanto, nei casi in cui, assumendo carattere penale (perché l’importo dei diritti di confine dovuti è superiore a 10.000 euro), l’Autorità Giudiziaria non ravvisi una condotta dolosa, è stata prevista l’applicazione, a titolo di colpa, della sanzione amministrativa di cui all’art. 96, comma 14 (dall’80% al 150% dei diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a 500 euro). A tal riguardo, sebbene la Relazione tecnica al D.Lgs. n. 141/2024 preveda che il comma 14 rende applicabile la predetta sanzione amministrativa “alle ipotesi di reato declassate dall’Autorità giudiziaria ad illeciti amministrativi per assenza dell’elemento soggettivo del dolo, punibili a titolo di colpa”, la norma citata si riferisce espressamente solo al delitto di cui all’art. 79 dell’Allegato I, vale a dire al contrabbando per infedele dichiarazione, che si realizza quando si dichiarano qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all’accertato (cfr. Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare n. 20/D del 4 ottobre 2024 pag. 57 commento all’art. 96). Non è quindi chiaro cosa accada nell’ipotesi di violazione doganale diversa dal contrabbando per infedele dichiarazione di cui all’art. 79, con importo dei diritti di confine, distintamente considerati, superiore a 10.000 euro, laddove l’Autorità giudiziaria non ravvisi la sussistenza del dolo, considerato che le sanzioni amministrative non possono trovare applicazione, ai sensi di quanto prevede l’art. 96, comma 1, lettera b), quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a 10.000 euro. Entrata in vigore Ai sensi dell’art. 10, il D.Lgs. n. 141/2024 è entrato in vigore il 4 ottobre 2024, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Alle violazioni penali non si applica l’art. 7, comma 3, del decreto il quale stabilisce che “le sanzioni amministrative di cui all’allegato 1 e all’art. 3 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Pertanto, trova applicazione il principio del favor rei, di cui all’art. 2 c.p., secondo cui in caso di modifica della norma sanzionatoria trova applicazione quella più favorevole al soggetto, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Contrabbando per omessa o infedele dichiarazione Le due categorie di violazioni sono costituite dal contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 dell’Allegato 1) e dal contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79). Entrambe le disposizioni stabiliscono la sanzione della multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti. Le vecchie disposizioni (art. 282 dell’abrogato D.P.R. n. 43/1973) prevedevano, per il contrabbando per omessa dichiarazione, la sanzione della multa da 2 a 10 volte i diritti di confine dovuti (cioè, dal 200% al 1000%) mentre per le ipotesi di contrabbando per infedele dichiarazione, a seconda della tipologia dell’infrazione, il vecchio TULD prevedeva la multa non inferiore al doppio (200%) dei diritti dovuti (art 294) oppure la multa da 2 a 10 volte i diritti di confine dovuti (art. 292). Pertanto, il nuovo regime comporta una sensibile riduzione delle sanzioni penali, applicabile quindi retroattivamente per effetto del favor rei. Gli altri delitti in materia di contrabbando riguardano il movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80), l’indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81), l'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82), l'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83) e i tabacchi lavorati. In tutti i casi, agli effetti della pena il reato tentato è equiparato a quello consumato. Contrabbando di tabacchi lavorati In attuazione dell’art. 20, comma 2, della legge delega n. 111/2023, l’art. 3, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 141/2024 ha inserito nel Testo Unico accise (TUA) gli articoli da 40-bis a 40-sexies allo scopo di sanzionare la sottrazione, con qualsiasi mezzo o modalità, all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati. La disciplina del TUA non si sovrappone ai casi disciplinati dall’allegato 1, che riguardano il “contrabbando” di tabacchi lavorati, in quanto il TUA si applica “fuori dai casi di cui all’art. 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione”, che sanziona il contrabbando di tabacchi lavorati. In pratica, dunque, il delitto previsto dall’art. 40-bis troverà applicazione se l’ipotesi illecita non è inquadrabile nell’ambito del contrabbando di cui all’art. 84, norma che prevede la medesima sanzione dell’art. 40-bis (reclusione da 2 a 5 anni). Per entrambe le norme, il discrimine per la rilevanza penale dell’illecito è costituito dal quantitativo di tabacchi lavorati oggetto di violazione: se il quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando è superiore a 15 chilogrammi convenzionali (come definiti dall’art. 39-quinquies del TUA) la fattispecie assume contorni penali (reclusione da 2 a 5 anni); se il quantitativo di contrabbando non supera i 15 chilogrammi convenzionali - e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 85 - la violazione è di tipo amministrativo ed è sanzionata con il pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000 (identica alla medesima violazione prevista dall’art. 40-bis del TUA). Inoltre - e analogamente a quanto prevede l’art. 40-bis - se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000. Come previsto anche in materia di accise dall’art. 40-bis, comma 2, l’art. 87 dell’allegato 1 stabilisce che agli effetti della pena, per tutti i delitti di contrabbando, “il reato tentato è equiparato a quello consumato”. La norma recepisce, con modifiche, le fattispecie di contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, di cui all’art. 291-bis del vecchio TULD, il quale prevede il pagamento della multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, indipendentemente dal quantitativo sottratto. Alla multa si aggiunge la reclusione per quantitativi superiori a 10 chilogrammi (mentre l’art. 84 pone tale soglia per l’applicazione della reclusione a 15 chilogrammi). Trattandosi di norma penale, nei casi in cui il trattamento sanzionatorio introdotto dalle nuove disposizioni sia più favorevole rispetto al precedente, troverà applicazione il favor rei. L’art. 85 dell’Allegato 1 prevede le circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (quando, per esempio, l’autore fa uso delle armi o è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia, quando il delitto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, ecc.) mentre l’art. 86 stabilisce le aggravanti in caso di associazione a delinquere. L’art. 86, comma 5, dell’allegato 1 - analogamente a quanto prevede l’art. 40-quater del TUA - prevede che le pene previste per il contrabbando e quelle fissate dall’art. 86 in caso di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri (nel caso di associazione per delinquere), si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Misure di sicurezza personali e patrimoniali Gli articoli 93-95 si occupano delle misure di sicurezza personali non detentive (art. 93, che riproduce l’art. 300 del vecchio TULD, prevedendo che quando per il delitto di contrabbando viene applicata la pena della reclusione superiore a un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata), delle misure di sicurezza patrimoniali (Confisca, art. 94, che riproduce il dettato di cui all’art. 301 del vecchio TULD) e della destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando (art. 95, che riproduce il dettato di cui all’art. 301-bis del vecchio TULD).