I contribuenti persone fisiche ritraenti un reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo possono fruire - per il solo anno d’imposta 2023 - di un regime fiscale agevolativo, opzionale, che gli consente di assoggettare a un’imposizione sostitutiva del 15% l’eventuale reddito incrementale prodotto nel 2023 rispetto al reddito più elevato, incrementato del 5%, prodotto nei tre esercizi precedenti (art. 1, commi 55-57, Legge n. 197/2022). Il reddito incrementale agevolabile non può, comunque, superare l’importo di 40.000 euro, con l’effetto che l’eventuale reddito incrementale eccedente tale soglia risulta soggetto a tassazione secondo le ordinarie aliquote progressive IRPEF. Modello Redditi 2024: la sezione per la determinazione della tassa piatta incrementale Per poter validamente esercitare l’opzione per il regime fiscale agevolativo in oggetto il singolo contribuente percettore di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa è chiamato a compilare l’apposita sezione II del quadro LM del modello Redditi 2024 PF. Chi sono i soggetti beneficiari Sebbene la sezione da compilare per la determinazione dell’imposta sostitutiva sia indicata nel quadro LM, la stessa è riservata unicamente ai contribuenti percettori di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa, soggetti all’applicazione dell’imposizione progressiva IRPEF, pertanto la sezione II del quadro LM non può essere compilata contestualmente alle sezioni I e/o III. Inoltre, in considerazione del dettato letterale della normativa, per poter fruire dell’agevolazione in oggetto non risulta sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo, con la conseguenza che, in forza di quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate tramite la circolare n. 18 del 28 giugno 2023, risultano esclusi dal regime fiscale agevolativo: - i redditi delle società di persone imputati ai soci in ragione del regime di trasparenza; - i redditi delle società di capitali imputate ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale; - i redditi di lavoro autonomo conseguiti nell’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli associati; - i soggetti che nell’esercizio 2023 fruiscono del regime forfetario; - i soggetti che hanno iniziato l’attività di impresa o di lavoro autonomo nel corso del 2023, essendo necessario lo svolgimento dell’attività e il conseguimento della tipologia di reddito richiesta almeno per un intero anno nell’ambito del triennio precedente. Possono, invece, usufruire del regime in oggetto anche: - i soggetti che hanno fruito del regime forfetario nel triennio precedente e nel 2023 hanno applicato il regime ordinario IRPEF, oppure sono decaduti con decorrenza dallo stesso periodo 2023 dal regime forfetario a seguito del superamento della soglia limite dei ricavi di 100.000 euro; - il titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale, limitatamente alla quota di reddito allo stesso attribuibile. Come funziona l’agevolazione fiscale L’agevolazione fiscale prevede la possibilità di assoggettare a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali l’eventuale reddito di lavoro autonomo e/o di impresa conseguito nel 2023 che risulta eccedente rispetto all’importo più alto dello stesso dichiarato nel triennio precedente (2020-2022) incrementato del 5%. L’eventuale eccedenza così determinata e, comunque, entro il valore massimo agevolabile di 40.000 euro, può, quindi, essere assoggettata a un’imposta sostitutiva del 15% (c.d flat tax incrementale o tassa piatta incrementale), in luogo di scontare l’ordinaria imposizione progressiva dell’IRPEF e le relative addizionali. Per quanto concerne il reddito conseguito non eccedente, eventualmente incrementato del reddito eccedente il limite massimo agevolabile di 40.000 euro, troverà applicazione l’ordinaria tassazione progressiva IRPEF. A tal fine il reddito assoggettato a imposizione sostitutiva non concorre alla determinazione delle aliquote progressive che verranno, quindi, calcolate unicamente in funzione dell’ammontare del reddito “residuo” assoggettato all’imposizione ordinaria. Come determinare l’incremento agevolabile Ai fini della determinazione dell’incremento agevolabile si evidenzia che gli unici redditi che devono essere considerati sono quelli di lavoro autonomo e/o impresa emergenti dai quadri RE, RF, RG, LM e RD per gli imprenditori agricoli, dei dichiarativi presentati nel triennio precedente non dovendo, quindi, essere assunte nel computo ulteriori tipologie reddituali. I valori devono, inoltre, essere assunti al netto delle eventuali perdite pregresse portate in diminuzione nella determinazione degli stessi. Ai fini dell’individuazione del reddito più elevato conseguito nel triennio da sottoporre alla maggiorazione del 5% si evidenzia che: - per i soggetti agevolabili che hanno iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020 l’individuazione del reddito più elevato conseguito nel triennio precedente va effettuato previo ragguaglio all’anno del reddito conseguito limitatamente a una frazione d’anno; - in presenza di un periodo in cui il contribuente ha conseguito una perdita il valore negativo non rileva e quindi per il periodo d’imposta va assunto un valore pari a zero; - nell’ipotesi in cui nel triennio oggetto di controllo il contribuente abbia conseguito solamente perdite e, quindi, il parametro di confronto rispetto al reddito 2023 sia negativo, il reddito assoggettabile alla flat tax incrementale è costituito dall’intero reddito conseguito nel 2023, sempre nel rispetto del valore massimo agevolabile di 40.000 euro; - nell’ipotesi in cui in una o più annualità del triennio oggetto di confronto il contribuente abbia applicato il regime forfetario, l’individuazione del reddito più elevato andrà effettuata considerando anche i redditi conseguiti nel predetto regime ben potendo, nel caso, diventare il reddito più elevato su cui determinare il differenziale agevolabile; - in presenza di un’impresa familiare o di un’azienda coniugale la verifica dell’effettivo incremento reddituale va effettuata considerando l’intero reddito conseguito dalla stessa nel 2023 e nel triennio precedente. Solo successivamente si andrà a determinare la quota di reddito incrementale agevolabile in capo all’imprenditore; - nell’ipotesi in cui convivano redditi di lavoro autonomo e/o di impresa con redditi derivanti da un’impresa familiare o azienda coniugale, l’incremento agevolabile viene riconosciuto per intero limitatamente alla quota parte attribuibile al reddito prodotto individualmente e per la quota parte riferibile al reddito “familiare” o “coniugale” proporzionalmente alla quota dello stesso posseduta/imputata al titolare. A tal fine l’entità dell’incremento determinata non può essere attribuita solamente a una componente ma, invece, la quota parte attribuibile a una o all’altra componente deve essere determinata in funzione della percentuale di incidenza del reddito familiare rispetto al reddito agevolabile conseguito nel 2023; - una volta individuato il reddito più elevato del triennio questi va forfetariamente maggiorato del 5%. Come compilare la sezione II del quadro LM Ai fini della compilazione si assumano le seguenti ipotesi in riferimento a un imprenditore individuale: - conseguimento nel 2020 di un reddito di 18.000 euro con applicazione del regime forfetario; - conseguimento nel 2021 di un reddito di 70.000 euro con applicazione del regime forfetario e conseguente fuoriuscita dal regime dall’esercizio successivo; - conseguimento nel 2022 di un reddito di 95.000 euro in regime ordinario; - conseguimento nel 2023 di un reddito di 128.000 euro in regime ordinario. Il primo passaggio è l’individuazione del reddito del triennio più elevato da confrontare con il reddito conseguito nel 2023. A tal fine si procede a: - ragguagliare il reddito di 18.000 euro a 12 mesi portandolo a 36.000 euro; - individuare il reddito più elevato tra i tre nel reddito del 2022 pari a 95.000 euro; - maggiorare del 5% il reddito più elevato individuato, portandolo a 99.750 euro. A questo punto la compilazione della sezione II richiederà: - nel rigo LM12 l’indicazione nelle prime tre colonne dei redditi conseguiti nel triennio precedente e nella quarta colonna del reddito più elevato già maggiorato del 5%; - nel rigo LM13 l’indicazione (nella prima colonna) del reddito del periodo 2023 pari a 128.000 euro; le colonne 2 e 3 risultano da compilare solo in presenza di un reddito derivante da un’impresa familiare o da un’azienda coniugale; - nel rigo LM14 l’indicazione (nella prima colonna) della differenza tra il reddito conseguito nel 2023 e il valore indicato nella quarta colonna del rigo LM 12 ossia 128.000 - 99.750 = 28.250 e (nella seconda colonna) l’indicazione del valore di colonna 1 che non potrà, comunque, superare il valore massimo agevolabile di 40.000 euro; - il rigo LM15 la determinazione dell’imposta sostitutiva, che deriva dall’applicazione dell’aliquota del 15% al valore riportato nella colonna 2 del precedente rigo LM 14. In chiusura si rammenta che, trattandosi di una disposizione agevolativa introdotta solo per il periodo d’imposta 2023, gli acconti dovuti per il periodo 2024 devono essere calcolati sull’intero ammontare del reddito conseguito nel 2023 non tenendo, quindi, conto della parte dello stesso assoggettata all’imposta sostitutiva. Inoltre la quota parte di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva deve essere comunque considerata ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.