Obbligo di contribuzione nella Gestione pubblica: nuova funzionalità “Richiesta di variazione”

Facendo seguito al messaggio n. 3698 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato comunicato il rilascio di un nuovo applicativo Web relativo alle modalità di richiesta di iscrizione presentata da soggetti giuridici con l’obbligo di contribuzione alle casse e ai fondi afferenti alla Gestione pubblica, con il messaggio n. 3457 del 18 ottobre 2024 l’INPS comunica di avere proceduto a implementare tale applicativo con la nuova funzionalità “Richiesta di variazione”.

L’accesso alla funzione di “Richiesta variazione” avviene previa autenticazione con la propria identità digitale nell’area dedicata del sito istituzionale (www.inps.it) se il richiedente è già registrato ai servizi per le aziende; in caso contrario, si deve procedere tramite richiesta di delega alla Struttura INPS territorialmente competente.

A seguito dell’autenticazione, dalla Home Page dell’applicazione Web è possibile selezionare le funzionalità di variazione azienda pubblica e di consultazione delle richieste di variazione già presentate.

In particolare, attraverso la nuova funzionalità è possibile variare i seguenti dati:

– modifica dati anagrafici dell’azienda;

– cessazione da obbligo contributivo;

– sospensione da obbligo contributivo;

– nuova decorrenza da obbligo contributivo;

– cessazione dell’attività per chiusura Ente;

– depubblicizzazione;

– confluenza.

Una volta selezionata la voce per la quale si intende effettuare la variazione, la procedura elenca la documentazione da allegare alla richiesta.

Al termine delle variazioni la procedura espone, in modalità di sola visualizzazione, tutti i dati acquisiti.

Per inoltrare la richiesta di variazione è necessario cliccare sul tasto “Conferma” dopo avere spuntato la casella relativa all’avvertenza sulle conseguenze in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci. Il sistema, quindi, procede con la protocollazione della domanda.

Acquisita la documentazione e definito l’iter istruttorio, l’Istituto inoltra all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente una nota di riscontro della richiesta di variazione o modifica della richiesta già presentata.