Con la risposta n. 207 del 18 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette – IVA e imposta di registro - dell'operazione di trasferimento degli impianti di distribuzione di gas naturale. Preliminarmente, l'Agenzia ricorda che gli elementi che contraddistinguono un complesso aziendale sono, tra l'altro, rappresentati: a) dalla possibile prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del cessionario con un complesso di beni materiali e immateriali che permetta di svolgere un'attività economica autonoma e attuale (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa n. C-497/01 del 27 novembre 2003, punti 40 e 44); b) dal mantenimento da parte del suddetto complesso di beni di sua identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa n. C-444/10 del 10 novembre 2011, punto 25). Orbene, nel caso esaminato dall'Agenzia risultano soddisfatti entrambi i requisiti sovraesposti. In particolare, a differenza del caso affrontato nella precedente risposta n. 108 del 2021, il trasferimento non ha avuto ad oggetto singoli beni strumentali (ossia prevalentemente automezzi), suscettibili, in astratto, di diverse utilizzazioni economiche (sebbene, in concreto, vincolati all'attività di trasporto pubblico locale) ma una "universitas" di beni e di rapporti giuridici con una chiara identità funzionale, destinata, in via univoca ed esclusiva, all'esercizio dell'attività economica di distribuzione del gas naturale in uno specifico ambito territoriale (precedentemente gestita dal Gestore Uscente), ed idonea a consentire, senza bisogno di radicali trasformazioni, l'esercizio della medesima attività da parte del Gestore Entrante. Il trasferimento della piena proprietà di detta "universitas" ha, inoltre, prodotto l'effetto di determinare la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del cessionario con un complesso di beni materiali e immateriali che permetta di svolgere un'attività economica autonoma e attuale. Pertanto, il trasferimento in commento non è rilevante ai fini IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del Decreto IVA avendo detta operazione per oggetto non singoli beni, bensì un complesso di beni e di rapporti giuridici suscettibile di consentire l'esercizio dell'attività di impresa in capo al Gestore Entrante, nel senso prima chiarito, e detta caratteristica era anche preesistente al trasferimento stesso.