Scade il 31 ottobre 2024 il termine entro cui i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, i modelli ordinari di Certificazione Unica che contengono redditi da lavoro autonomo non occasionale, redditi esenti, o comunque non dichiarabili mediante le dichiarazioni precompilate. Soggetti obbligati Sono obbligati all’invio della Certificazione Unica 2024 coloro che nel 2023 hanno: - corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte; - corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali e/o premi dovuti all’INAIL; - riconosciuto somme e valori per i quali non è prevista la ritenuta alla fonte ma soggetti a contribuzione INPS; Modalità di trasmissione Il flusso contenente le certificazioni deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso: - direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione; - tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni. Il sostituto che si avvale della trasmissione telematica diretta può effettuare le comunicazioni utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti previsti per i rispettivi canali di trasmissione, predisponendo: - un unico invio di tutte le certificazioni sia relative a lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi; - invii separati, come avviene, ad esempio, quando le certificazioni di lavoro dipendente sono state predisposte da un consulente del lavoro e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sono invece affidate ad un commercialista, oppure nel caso in cui si utilizzino software diversi.