Entrerà in vigore il 9 novembre 2024 il decreto 17 settembre 2024, n. 159 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2024, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa. Il decreto identifica il fascicolo come l’aggregazione documentale informatica strutturata e univocamente identificata contenente tutti i documenti di ciascuna impresa e di ciascun soggetto economico. Il fascicolo, unico per ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese e per i soggetti economici iscritti nel REA, è tenuto dalla camera di commercio territorialmente competente unitamente al REA ed è a questo informaticamente collegato. Per le loro finalità istituzionali i soggetti pubblici hanno accesso al fascicolo informatico e acquisiscono, direttamente e senza oneri economici, tutti i dati e documenti relativi all’attività dell'impresa. Non richiedono all'impresa l'attestazione di atti, fatti, notizie, autocertificazioni e certificazioni presenti nel fascicolo oppure l'esibizione di documenti conservati nello stesso Ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti pubblici possono richiedere alle imprese e ai soggetti economici i soli elementi necessari per la ricerca dei dati e documenti. L'acquisizione dei dati e dei documenti contenuti nel fascicolo da parte delle amministrazioni avviene attraverso l’interoperabilità tra sistemi informatici e fascicolo mediante i servizi resi disponibili dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati. L'impresa o il soggetto economico ha diritto di accesso gratuito e senza limiti alla consultazione del proprio fascicolo. I soggetti privati diversi dai precedenti possono acquisire, tramite interrogazione puntuale del fascicolo, i dati e i documenti relativi all'esercizio dell’attività di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese, o di ciascun soggetto economico iscritto nel REA, con le limitazioni e previa corresponsione dei diritti di segreteria.