Confermata anche per il triennio 2025 - 2027 la riduzione al 5% dell’aliquota agevolata sulle somme erogate per premi di risultato. Lo prevede la bozza del disegno di legge di Bilancio 2025 che, tra le misure finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, conferma la riduzione, per il periodo 2025 - 2027, dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali comunali e regionali sulle somme erogate a fronte di premi di risultato al 5% rispetto all’ordinario 10%. Nessuna modifica sull’impianto generale della retribuzione collettiva per eccellenza: modalità di applicazione della tassazione, platea di beneficiari, indicatori di produttività, redditività, qualità e innovazione incrementali rispetto ad un periodo definito congruo nell’accordo collettivo. Si tratta di una misura in continuità con quanto già previsto per il 2023 e per il 2024 ma la novità riguarda il periodo: la riduzione, infatti, opererà per un triennio con la conseguenza che il periodo di tempo più ampio consentirà alle aziende di utilizzare un beneficio programmabile nel tempo. La norma originaria La legge di Stabilità 2016 (l. n. 208/2015) ha reintrodotto e reso strutturale il regime agevolato sui premi di produttività. In particolare, l’agevolazione si applica su premi di risultato ovvero su somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. La misura agevolata inoltre trova applicazione con riferimento a quegli accordi collettivi che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori. L’agevolazione fiscale L’agevolazione consiste nell’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali a favore dei lavoratori in misura pari al 10%. L’aliquota sarà ridotta al 5% per il prossimo triennio 2025 - 2027 e la stessa sarà applicata in automatico dal datore di lavoro a meno che non sia il lavoratore stesso, per iscritto, a non richiederne l’applicazione. Limite individuale Nessuna novità per quanto riguarda il “plafond” oggetto di agevolazione: resta infatti confermato che l’importo massimo delle somme assoggettate a imposta sostitutiva è pari a 3.000 euro lordi annui, inteso come imponibile fiscale e cioè al netto del contributo INPS a carico del lavoratore (9,19 o 9,49%). La platea dei lavoratori ammessi all’agevolazione Confermata anche la platea dei soggetti beneficiari dell’agevolazione fiscale: saranno i soli lavoratori dipendenti del settore privato, che non abbiano rinunciato per iscritto all’applicazione dell’agevolazione, e con un reddito da lavoro dipendente percepito nel precedente periodo d’imposta non superiore a 80.000 euro. Si ricorda che: - il limite di reddito dell’anno precedente deve intendersi comprensivo di eventuali somme premiali oggetto di tassazione sostitutiva IRPEF; - ai fini della determinazione dei premi di produttività, è previsto che venga computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità. Condizioni per accedere all’agevolazione L’applicazione della misura fiscale agevolata per i lavoratori richiede come condizione essenziale che il premio di risultato sia erogato in esecuzione di quanto previsto dai contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU (art. 1, c. 187, l. n. 208/2015). Si ricorda che ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015 “Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.” Viene pertanto riconosciuta alla sola contrattazione “decentrata” (contratti collettivi territoriali o aziendali) la possibilità di prevedere: - i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali commisurare la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile; - i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Inoltre, l’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015 subordina l’accesso ai benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali alla condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati. Per quanto riguarda l’imposta sostitutiva, il deposito deve essere effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, allegando una dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del D.M. 25 marzo 2016, redatta secondo il modello allegato al decreto. Si tratta di un termine ordinatorio: l’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 5/E/2018 ha chiarito che i premi di risultato risulteranno agevolabili a condizione che i contratti aziendali o territoriali siano già stati depositati, con la relativa dichiarazione di conformità, al momento della erogazione del premio. Premio di risultato sotto forma di somme sostitutive Nessuna novità per quanto riguarda la “welfarizzazione” del premio di risultato: resta infatti confermata la possibilità di godere della completa detassazione e decontribuzione (in alternativa all’imposta sostitutiva) nell’ipotesi in cui il lavoratore scelga qualora previsto dall’accordo collettivo, in luogo della retribuzione ammessa a imposta sostitutiva, che il riconoscimento del premio o degli utili avvenga mediante determinati somme e valori di cui all’art. 51 comma 2 e 3 ultimo periodo. Schema di riepilogo Misura ordinaria Triennio 2025- 2027 Soggetti destinatari Lavoratori settore privato Limiti soggettivi Reddito lavoro dipendente (compreso premio di risultato) fino a 80.000 euro anno precedente Importo massimo oggetto agevolazione Euro 3.000,00 Aliquota imposta sostitutiva 10% 5% Possibilità di conversione PDR in welfare Si entro il limite delle somme ammesse a imposta sostitutiva