L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due faq sul concordato preventivo biennale e sulle condizioni di accesso e cause di esclusione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la trasformazione, che comporti il passaggio da un tipo di società di capitali ad un altro oppure da un tipo di società di persone ad un altro, non rileva ai fini dell'esclusione o della cessazione degli effetti del CPB. Sempre in tema di cause di esclusione, le Entrate hanno evidenziato che l’articolo 11, comma 1, lettera b-quater) del decreto CPB prevede come causa di esclusione dal CPB il verificarsi nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato di una modifica della compagine sociale. All’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del decreto CPB è prevista la medesima fattispecie quale causa di cessazione del CPB. In entrambi i casi la fattispecie è riferita a società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tale fattispecie di esclusione/cessazione non opera per le società e enti diversi da quelle di cui all'articolo 5 del TUIR.