Con il messaggio n. 3588 del 29 ottobre 2024 l'INPS ha illustrato modalità operative per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità. In particolare, l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, ha previsto l’istituzione di un fondo destinato a promuovere e valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità di età inferiore ai trentacinque anni, coinvolgendoli direttamente nelle diverse attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli Enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 28 è stato adottato il decreto interministeriale 27 giugno 2024 con il quale sono state emanate le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo. Ai sensi dell’articolo 6 del D.I. 27 giugno 2024, è stata sottoscritta in data 8 ottobre 2024 la Convenzione che disciplina la collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle politiche attive del lavoro e l’INPS, con cui sono state definite le ulteriori modalità per l’istruttoria delle istanze pervenute, l’erogazione del contributo, nonché per lo svolgimento delle relative procedure di controllo, anche ai fini dell’eventuale revoca del contributo. Modalità di ammissione Le domande di fruizione del contributo possono essere presentate dai seguenti soggetti: a) enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS); b) organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione; c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe. Le domande devono essere presentate a pena di decadenza dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, esclusivamente dai datori di lavoro, direttamente o anche tramite i propri intermediari delegati, tramite il sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale e a esse è attribuito un codice identificativo. Le domande devono essere corredate, a pena di inammissibilità, anche di una dichiarazione sostitutiva in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara: a) i dati identificativi dell’ente richiedente; b) le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell’ente richiedente; c) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della Convenzione, il numero di iscrizione al RUNTS e per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della Convenzione, il numero di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS; d) il numero delle persone con disabilità assunte nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con i relativi codici fiscali e i codici delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro, eventuale data e comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro; e) il numero delle persone con disabilità il cui rapporto di lavoro a termine è stato trasformato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi della legge n. 68/1999, anche a tempo parziale, con i relativi codici fiscali e i codici delle comunicazioni obbligatorie a condizione che dette trasformazioni siano intervenute nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024; f) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; g) l’assenza di violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l’assenza di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; h) il rispetto del limite di importo complessivo di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti de minimis; i) gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN intestato all’ente richiedente; j) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ente richiedente. Inoltre, l’istanza deve essere corredata della dichiarazione di assoggettabilità/non assoggettabilità dei contributi concessi alla ritenuta al 4% di cui all’articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Istruttoria delle domande Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, primo periodo, e dell’articolo 5 della Convenzione l’erogazione dei contributi avviene previa verifica da parte dell’INPS: a) della sussistenza dei requisiti soggettivi degli Enti richiedenti il contributo; b) della conferma della validità delle comunicazioni obbligatorie riguardanti i rapporti di lavoro dichiarati ai fini della fruizione dell’incentivo, attraverso le verifiche a cura del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; c) della sussistenza del requisito anagrafico del lavoratore; d) del rispetto delle modalità di assunzione di cui alla legge n. 68/1999 e del periodo di assunzione previsti dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto-legge n. 48/2023 e dal D.I. 27 giugno 2024; e) della regolarità contributiva, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del D.P.R. n. 445/2000, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), mediante l’utilizzo del servizio “Durc on Line”, indicando esclusivamente il codice fiscale di ciascuno dei soggetti, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015; f) dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. L’INPS procede alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione richiesta e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità una relazione riportante un elenco delle istanze ritenute ammissibili, con l’indicazione per ognuno degli enti beneficiari: a) dell’importo del contributo concedibile nei limiti del regime de minimis; b) del codice “CUP” (Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico); c) del codice “COR” (Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale) rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti. In caso di constatazione di carenza di elementi formali e/o irregolarità della domanda, l’INPS trasmette all’Ente richiedente, tramite il fascicolo elettronico del contribuente, una comunicazione contenente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con la richiesta di regolarizzazione entro il termine di dieci giorni. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’INPS procede a inserire il richiedente nell’elenco delle domande ammissibili per gli ulteriori controlli (cfr. l’art. 4, comma 2, della Convenzione). Quantificazione del contributo Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 della Convenzione, il contributo spetta in ragione del numero dei lavoratori con disabilità assunti ai sensi della legge n. 68/1999, a tempo indeterminato o il cui rapporto di lavoro a tempo determinato, anche parziale, è stato trasformato, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.I. 27 giugno 2024. Resta fermo che l’importo del contributo complessivamente spettante, sommato ai finanziamenti già concessi e dichiarati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f), del D.I. 27 giugno 2024, non può superare il massimale degli aiuti de minimis. Il contributo per le istanze accolte è erogato nel limite delle risorse disponibili, tenuto conto del limite massimo di cui all’articolo 7 del D.I. 27 giugno 2024, pari a 6.315.825,00 euro e degli oneri sostenuti per le attività previste dalla Convenzione. L’articolo 2, comma 5, della Convenzione, prevede che: “Il contributo è erogato nella misura pari a 12.000 (dodicimila) euro una tantum per ciascuna assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000 (mille) euro per ogni mese per ciascun assunto, dalla data di assunzione fino al 30 settembre 2024, come previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto. Per le assunzioni che sono state effettuate nel mese di settembre 2024, è erogato il contributo una tantum pari a 12.000 (dodicimila) euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo mensile è erogato sino al mese di cessazione del rapporto”. Al fine di rispettare il limite di spesa stabilito, il contributo è riconosciuto nel rispetto del criterio di cui all’articolo 5, comma 3, del D.I. 27 giugno 2024, che stabilisce: “Nel caso in cui, all’esito dell’istruttoria delle domande ammesse al beneficio risulti il superamento del limite di spesa, si procede riparametrando proporzionalmente il contributo complessivo al fine di rispettare i limiti di spesa di cui all’art. 7, comma 1”. Gli esiti delle istruttorie delle domande, con la documentazione amministrativa necessaria per la definizione dei singoli casi esaminati, sono trasmessi mensilmente al Dipartimento con apposito elenco. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell’elenco dei beneficiari del contributo, individuati tramite il relativo codice identificativo dell’istante, provvede all’adozione e comunicazione, anche a mezzo pubblicazione, agli interessati dei provvedimenti di definizione delle richieste presentate, con l’indicazione delle somme spettanti ai beneficiari. I provvedimenti di definizione sono contestualmente trasmessi anche all’INPS, ai fini dell’erogazione del contributo. Erogazione del contributo Il contributo complessivamente spettante è erogato dall’INPS in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024, in favore dei soggetti ammessi al beneficio. L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza dal richiedente. In caso di somme non riscosse dai destinatari, le stesse sono reintroitate dall’INPS con corrispondente incremento della provvista finanziaria. Controlli successivi e revoca del beneficio L'INPS, successivamente all’erogazione del contributo, provvede a effettuare i controlli a campione nella misura non inferiore al 10% dei soggetti cui sono stati effettivamente erogati i contributi. Tali controlli sono finalizzati ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella dichiarazione di responsabilità. Per ogni contributo sottoposto a controllo, l’ente beneficiario riceve dall’INPS una comunicazione di avvio del procedimento mediante PEC, con cui sono richiesti i seguenti documenti, secondo le modalità ivi previste ed entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena di revoca del contributo concesso e restituzione dello stesso: a) copia dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, dei cedolini del personale assunto, e della comunicazione di eventuale cessazione del rapporto di lavoro, indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), della Convenzione; b) copia dei contratti di lavoro a termine e del contratto di lavoro a tempo indeterminato e dei cedolini del personale assunto, indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e), della Convenzione. Entro novanta giorni dalla trasmissione della comunicazione di cui sopra, l’esito del controllo è comunicato al beneficiario. Le eventuali richieste di integrazione documentale o di chiarimenti comportano la sospensione del suddetto termine, che riprende a decorrere dalla ricezione da parte dell’INPS della documentazione richiesta. In caso di indisponibilità dell’Ente a fornire la documentazione richiesta, nel caso in cui la documentazione fornita sia incompleta o carente e nel caso in cui venga accertato che l’Ente abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, l’INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità le proposte di revoca delle concessioni, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, ai fini della loro approvazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nei successivi dieci giorni, emana il provvedimento di revoca che viene trasmesso all’INPS per il recupero del contributo indebitamente erogato. L’elenco degli Enti inseriti nel campione e sottoposti a controllo post erogazione è reso disponibile sui siti web dell’INPS e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità. Contenzioso Ferma restando la legittimazione delle Amministrazioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 48/2023, in merito alle controversie giudiziarie volte al riconoscimento del beneficio e dell’importo spettante, l’INPS istruisce le eventuali istanze e i ricorsi proposti avverso i provvedimenti di accoglimento parziale o rigetto e trasmette tempestivamente gli esiti dell’istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità per l’adozione dei provvedimenti di definizione delle richieste presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) o di revoca ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), della Convenzione. Competenza nella gestione delle istanze L’istruttoria delle istanze presentate, la gestione dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché l’erogazione del contributo sono svolti a cura della Direzione Centrale Salute e Prestazioni di Disabilità. Le attività connesse con l’acquisizione dei dati delle istanze e la predisposizione degli stessi ai fini istruttori, con la verifica della regolarità contributiva e gli adempimenti connessi con la registrazione della misura di agevolazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) sono svolti a cura della Direzione Centrale Entrate.