L’emendamento al decreto Salva infrazioni (D.L. n. 131/2024), approvato dalla Camera dei Deputati, intende recepire l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza San Domenico Vetraria (causa C-94/19 dell’11 marzo 2020), secondo cui il distacco di personale è una prestazione imponibile ai fini IVA anche se effettuata a fronte del mero rimborso dei costi del personale distaccato. A tal fine, l’emendamento abroga l’art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, ma la portata dell’arresto della Corte si estende, a ben vedere, anche ad altri istituti affini a quelli del distacco, regolati sul piano dell’IVA in modo identico e che, dunque, sono illegittimi sul piano comunitario. È il caso delle somministrazioni di manodopera disciplinate dalla c.d. legge Biagi, di cui all’art. 26-bis della legge n. 196/1997, secondo cui i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere all’impresa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, non sono compresi nella base imponibile dell’IVA di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 633/1972. Orientamenti della giurisprudenza e della prassi amministrativa L’art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, nell’escludere da IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, risulta incompatibile con il diritto comunitario. I dubbi sollevati dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 2385 del 29 gennaio 2019 sono stati accolti dai giudici comunitari, per i quali l’onerosità della prestazione, richiesta affinché sia soddisfatto il presupposto oggettivo dell’IVA, implica l’esistenza di un “nesso diretto” tra la prestazione e la controprestazione, il quale - a sua volta - prescinde dall’importo del corrispettivo e, quindi, dalla circostanza che quest’ultimo sia pari, superiore o inferiore ai costi sostenuti dal soggetto passivo per fornire la propria prestazione. La giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza di cui alla causa C-94/19, a parte una pronuncia di segno opposto, ha escluso l’applicazione dell’art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988. Tale disposizione, infatti, prevedendo che non sono rilevanti ai fini dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, è ritenuta “recessiva” rispetto alla disciplina comunitaria, solo occorrendo a tal fine accertare la sussistenza di un “nesso diretto” tra le rispettive prestazioni, vale a dire che l’una è effettuata a condizione che lo sia anche l’altra (ordinanze 2 marzo 2021, n. 5601, n. 5609 e n. 5615; ordinanza 19 luglio 2021, n. 20589; ordinanza 5 aprile 2022, n. 10905). L’ordinanza n. 16234 dell’11 giugno 2024 ha, invece, ritenuto che l’esclusione da IVA si applichi nel caso in cui il distacco del personale sia disposto a fronte del mero rimborso dei costi sostenuti dal distaccante. Prima della pronuncia dei giudici comunitari, l’orientamento della Suprema Corte non era affatto univoco. Secondo un primo orientamento, la somma che eccede il rimborso del costo del personale distaccato è soggetta a IVA, in quanto l’esclusione da imposta prevista dall’art. 8, comma 35, legge n. 67/1988 riguarda solo il costo del personale sostenuto dal distaccante che il distaccatario si limita a rimborsare (sentenza 7 settembre 2010, n. 19129). In senso diverso si erano, invece, espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, limitando l’irrilevanza ai fini IVA all’ipotesi in cui il rimborso operato dal distaccatario sia esattamente pari alle retribuzioni e agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante, dovendosi escludere che il prestito di personale, a fronte del quale venga rimborsata una somma superiore al costo del personale, sia soggetto a IVA limitatamente alla parte che eccede il costo del personale prestato (sentenza 7 novembre 2011, n. 23021). In questa evenienza, infatti, si applica l’IVA sull’intero importo pattuito (sentenza 3 agosto 2012, n. 14053). A fronte dell’orientamento giurisprudenziale esposto, l’Amministrazione finanziaria ha interpretato l’art. 8, comma 35, legge n. 67/1988 ritenendo che l’esclusione da IVA opera a condizione che sia rimborsato esclusivamente il costo del personale prestato (retribuzione, oneri previdenziali e contrattuali). Di contro, l’intero importo è imponibile se le somme rimborsate sono superiori o inferiori al costo (Agenzia delle Entrate, risoluzione 5 novembre 2002, n. 346). Effetti dell’abrogazione operata dal decreto Salva infrazioni L’emendamento al decreto Salva infrazioni dispone che l’abrogazione dell’art. 8, comma 35, legge n. 67/1988 si applica ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Sono, inoltre, fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia UE di cui alla causa C-94/19, oppure in conformità al citato art. 8, comma 35, legge n. 67/1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi. Sull’efficacia temporale della sentenza della Corte si è espressa Assonime con la circolare n. 8 del 19 maggio 2020. Oltre a criticare la conclusione raggiunta dai giudici comunitari, l’Associazione ha osservato che, in linea di principio, le pronunce della Corte di Giustizia, in considerazione della loro portata interpretativa della normativa comunitaria, hanno efficacia retroattiva. Tuttavia, l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti impone di ritenere che solo a seguito della modifica dell’art. 8, comma 35, legge n. 67/1988 la sentenza in esame possa produrre i propri effetti nell’ordinamento nazionale. In tal senso, l’art. 32 del D.L. n. 124/2019, in adeguamento alla sentenza resa dalla Corte europea nella causa C-449/17 del 14 marzo 2019, ha stabilito che le lezioni impartite dalle scuole guida per il conseguimento delle patenti non professionali sono escluse dall’esenzione IVA prevista per le prestazioni didattiche a decorrere dal 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 124/2019).