Con la risposta n. 216 del 5 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una valutazione antiabuso in relazione a una serie di conferimenti di partecipazioni societarie effettuati nell'ambito di una medesima operazione di riorganizzazione aziendale. In linea generale, la costituzione di holding (unipersonali o pluripersonali) da parte di persone fisiche non in regime d'impresa, che già detengono partecipazioni in società, può avvenire attraverso il conferimento delle suddette partecipazioni in società già costituite o di nuova costituzione. Tramite il conferimento, il/i soggetto/i conferente/i apporta/no la/e partecipazione/i ad una società conferitaria, ricevendo quale corrispettivo, in luogo del denaro, le partecipazioni al capitale sociale della stessa società in cui è stato effettuato l'apporto. A fronte del conferimento, la società conferitaria aumenta il proprio capitale sociale (con eventuale sovraprezzo) assegnando le nuove partecipazioni al/ai soggetto/i conferente/i. Conseguentemente ogni conferente sostituisce l'originaria partecipazione, conferita nella holding, con le partecipazioni ricevute in cambio dalla conferitaria medesima. Dal punto di vista fiscale, i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso. Infatti, l'articolo 9, comma 5, del Tuir stabilisce, come principio generale, che "ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società". Pertanto, nel momento in cui una persona fisica non in regime di impresa conferisce la propria partecipazione già detenuta in una società operativa a favore di una società holding unipersonale o pluripersonale (a seconda dei casi), realizza una plusvalenza, costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito (da quantificare avuto riguardo a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del Tuir, secondo cui "in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti") e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita. A ricorrere di determinate condizioni, tuttavia, il comma 2 e il comma 2-bis (entrambi applicabili anche alle persone fisiche non in regime d'impresa) disciplinano lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento attraverso cui: - la società conferitaria "acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo" (così lo scambio mediante conferimento declinato dal comma 2); - un soggetto conferisce in una società di nuova costituzione o già costituita , da lui stesso interamente partecipata, partecipazioni che "rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati" (così il conferimento individuato dal comma 2-bis). Le previsioni del comma 2 e del comma 2-bis non delineano un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, bensì stabiliscono un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (il regime a realizzo controllato). In applicazione di tale criterio, può non emergere alcuna plusvalenza qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni conferite e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria, risulti pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto - presso il soggetto conferente - delle medesime partecipazioni conferite (cd. neutralità indotta). Si osserva, al contempo, che nel conferimento disciplinato dal comma 2 l'elemento centrale (ed essenziale) è costituito dall'acquisizione del controllo di diritto (ossia, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile) della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento da parte della società conferitaria; controllo che può essere validamente integrato anche se tale acquisizione proviene da più soci titolari di quote delle partecipazioni di cui sopra (purché l'acquisizione avvenga uno actu ovvero attraverso un progetto unitario). Nel regime delineato dal comma 2-bis, viceversa, viene attribuita rilevanza all'oggetto del conferimento - che deve essere una partecipazione definibile come qualificata ai sensi della lettera a) del comma 2-bis che rinvia ai medesimi requisiti indicati nell'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del Tuir - e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente. Ai soli conferimenti ammessi al regime a realizzo controllato di cui al comma 2-bis, viene richiesto che la società conferitaria, in caso di successiva cessione delle partecipazioni ricevute, potrà avvalersi del regime pex solo dopo aver maturato un periodo minimo di detenzione - il cd. holding period - delle partecipazioni di 60 mesi ("[i]l termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma" - così l'ultimo periodo del comma 2-bis). Anche l'articolo 175 del Tuir prevede un regime a realizzo controllato applicabile nei casi in cui oggetto del conferimento - tra soggetti titolari di reddito d'impresa - sia una partecipazione la cui caratura sia di per sé di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nei casi di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell'articolo 175 che del comma 2, si ritiene che debba prevalere l'articolo 175 del Tuir, in quanto, in quest'ultimo viene in astratto precisato l'ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (deve trattarsi, infatti, di partecipazioni di controllo o di collegamento), mentre, nel comma 2, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria. Delineato in tal modo il quadro normativo di riferimento, dalle disposizioni dell'articolo 175, del comma 2 e del comma 2-bis non si rinviene, in linea generale, alcun elemento ostativo alla loro applicazione nel caso di plurimi e successivi (o contemporanei) conferimenti volti ad allungare la catena di controllo di un gruppo societario e/o ad aggregare partecipazioni. Infatti, le richiamate disposizioni non escludono che le stesse possano essere utilizzate nell'ambito di un medesimo progetto di riorganizzazione costituito da più operazioni di conferimento successive e/o contemporanee tra loro. Dette previsioni, individuando un valore di realizzo delle partecipazioni oggetto di conferimento (diverso da quello previsto dall'articolo 9 del Tuir), consentono, quindi, di "mantenere" latenti le loro plusvalenze o di "indurre" - sempre nel rispetto dei presupposti e delle condizioni richiamate dalle singole disposizioni - la neutralità fiscale dell'operazione di conferimento, anche laddove le partecipazioni oggetto di conferimento "provengano" da un precedente conferimento in relazione al quale già era stata "indotta" la neutralità ovvero "controllata" l'emersione delle relative plusvalenze. Tale conclusione non muta nel caso in cui una società conferitaria sia beneficiaria di contemporanei conferimenti, alcuni effettuati ai sensi dell'articolo 175 (ad esempio, da parte di società) e altri ai sensi del comma 2 (ad esempio, da parte di persone fisiche non in regime d'impresa) sempreché siano rispettati i rispettivi presupposti. In relazione ai conferimenti di cui all'articolo 175 (ma estendibile anche agli analoghi conferimenti effettuati ai sensi del comma 2 e comma 2-bis), questi ultimi costituiscono, per il conferente, eventi realizzativi idonei all'applicazione del regime pex e che, per il conferitario, sono rilevanti per il computo del periodo di possesso di cui alla citata lettera a) la quale decorre dalla data del conferimento, senza possibilità di computare anche il possesso in capo al conferente; tali conclusioni sono state ribadite anche per le ipotesi di conferimento a valori contabili senza emersione di plusvalenze. Pertanto, alla luce di quanto precisato, in via di principio, si ritiene che l'holding period delle partecipazioni conferite ai sensi del comma 2-bis rilevante ai fini dell'applicazione del regime pex, esteso a 60 mesi [e non di 12 mesi come ordinariamente previsto dalla lettera a) citata] venga interrotto al momento del conferimento di dette partecipazioni; di conseguenza, la conferitaria dovrà maturare un nuovo holding period minimo di 12 mesi, come richiesto dall'articolo 87, comma 1, lettera a), del Tuir. Laddove, nell'ambito di un conferimento congiunto, i soggetti conferenti siano sia soggetti societari e conferiscano partecipazioni con i requisiti richiesti dall'articolo 175, sia persone fisiche non in regime d'impresa che, a loro volta, conferiscono partecipazioni con i presupposti del comma 2, l'applicazione nei loro confronti dei regimi cd. a realizzo controllato ivi previsti (ossia, dall'articolo 175 e dal comma 2) nel rispetto delle (rispettive) disposizioni citate, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale che possa qualificarsi come indebito. Infatti, in presenza dei relativi presupposti, l'articolo 175 e il comma 2 individuano criteri di valutazione - alternativi a quello previsto ordinariamente dall'articolo 9 del Tuir - delle partecipazioni oggetto di conferimento ai fini della determinazione del reddito dei soggetti conferenti. La neutralità fiscale, seppur "indotta" dal comportamento contabile dei soggetti conferitari (e, per l'articolo 175, anche del soggetto conferente), è un effetto implicitamente previsto dal legislatore che ha, in tal modo, inteso agevolare le riorganizzazioni societarie, con riferimento tanto alle operazioni di scambio che attuino un'aggregazione di imprese tra soggetti terzi, quanto a quelle realizzate all'interno dello stesso gruppo per modificare gli assetti di "governance". Pertanto, in linea generale, un'operazione di conferimento che coinvolge contemporaneamente più soggetti conferenti, i quali beneficiano dei regimi a realizzo controllato previsti rispettivamente dall'articolo 175 e dal comma 2, e che sia finalizzata a far acquisire alla conferitaria il controllo della società scambiata non è idonea a produrre un vantaggio fiscale in contrasto con alcuna norma o principio dell'ordinamento, né con la ratio delle norme applicate. Infine, si ricorda che il comma 4 dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000 ribadisce - in attuazione del criterio direttivo contenuto nell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 11 marzo 2014, n. 23 - il principio generale secondo cui il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio di imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo. La norma sottolinea, quindi, che l'unico limite alla suddetta libertà è costituito dal divieto di perseguire un vantaggio fiscale indebito (cfr. la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, Atto del governo sottoposto a parere parlamentare n. 163bis, XVII Legislatura, pag. 8)