Con la risposta n. 217 del 5 novembre 2024, l'Agenza delle Entrate ha fornito una valutazione antiabuso in relazione a un'operazione di acquisto di azioni proprie e scissione parziale e asimmetrica. L'acquisto di azioni proprie costituisce un'operazione realizzativa che beneficia del regime pex (sul presupposto che sussistano tutti i relativi presupposti). Da un punto di vista fiscale, nel caso esaminato dall'Amministrazione finanziaria, le operazioni di acquisto di azioni proprie e distribuzione di un dividendo comporterebbero un differenziale, in termini di imposte dovute, che risulterebbe poco significativo nell'economia della riorganizzazione complessiva. Per i soci, infatti, la distribuzione di un dividendo sarebbe un'operazione assolutamente percorribile e l'acquisto di azioni proprie, previo ottenimento di un finanziamento bancario, sarebbe da giustificarsi dalla preferenza espressa dall'istituto bancario concedente, considerato che quest'ultimo farebbe rientrare l'operazione nella categoria M&A (rectius, acquisizione di partecipazioni con indebitamento), con conseguente richiesta delle specifiche garanzie del caso. Pertanto, in merito all'operazione di acquisto di azioni proprie (singolarmente considerata) l'Agenzia delle Entrate non ravvisa il conseguimento di alcun vantaggio fiscale che possa qualificarsi come indebito in quanto, nel caso di specie, visto il coinvolgimento di due soggetti IRES (residenti), sia l'acquisto di azioni proprie che la distribuzione di un dividendo producono effetti fiscali sostanzialmente equivalenti. Per quanto concerne la successiva operazione di scissione (parziale non proporzionale asimmetrica), l'Amministrazione finanziaria precisa che, in linea di principio, la scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell'articolo 173 del Tuir, e che il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie (che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato) non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa. In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla società scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti dall'operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all'impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. La neutralità fiscale implica altresì la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti sia in capo ai soci (per cui le partecipazioni ricevute ereditano il valore fiscalmente riconosciuto di quelle possedute ante scissione), sia in capo alla società beneficiaria (per cui i beni della società dante causa mantengono gli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo alla società avente causa). Ciò nondimeno, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, occorre che la scissione non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l'assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale imponibile ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera c), e comma 3, del Tuir attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di "mero godimento", non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale. In altre parole, condizione essenziale è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione, con il mantenimento, nel caso specifico, degli investimenti finanziari effettuati. A ogni modo, il giudizio favorevole circa la fattispecie rappresentata deve ritenersi subordinato alla condizione che nessun asset societario sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che dalla beneficiaria non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia). Inoltre, si rammenta che la scissione è, di regola, neutrale anche per i soci; va rilevato, però, che il comma 3 dell'articolo 173 del Tuir fa "salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87". Per i soci persone fisiche non imprenditori, le somme ricevute a titolo di conguaglio rientrano tra le fattispecie che danno luogo a redditi di capitale ai sensi dell'articolo 47 del Tuir, che al comma 7 dispone quanto segue: "[l]e somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate".