Stagione dichiarativa 2019: via libera ai modelli 730

Con il provvedimento prot. n. 10652 del 15 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:

a) 730/2019, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2019, per i redditi prodotti nell’anno 2018;
b) 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
c) 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
d) 730-3, relativo al prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata;
e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;
f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché questo contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i medesimi modelli siano costituiti da più pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell’ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata mediante supporti informatici devono essere osservate le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. I supporti informatici devono essere presentati al sostituto d’imposta unitamente al modello 730-4 o 730-4 integrativo, riportando nella sezione seconda i soli dati relativi al numero d’ordine, al codice fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali è stata prestata l’assistenza fiscale e compilando la sezione terza solo nell’ultima pagina utilizzata.

Con apposito provvedimento saranno definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica da parte dei CAF e dei professionisti abilitati all’Agenzia delle Entrate del modello 730-4 e del modello 730-4 integrativo.

Consegna delle dichiarazioni modello 730
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2019 devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2019 osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata prestata l’assistenza fiscale.

I CAF ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2019, nei modelli 730-4 e nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

I soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF
I sostituti d’imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica le schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modelli 730-1, contenute nell’apposita busta, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente.

In caso di consegna delle buste ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730 e 730-1.

In caso di consegna delle buste ad un ufficio postale, i sostituti d’imposta devono compilare la bolla di consegna senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta.

Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, sulla base del rapporto convenzionale con l’Agenzia delle Entrate, Poste Italiane S.p.A. e i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 trasmettono tempestivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, inviano i dati entro il 31 luglio 2019 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del Modello 730/2019.

I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente la scheda con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.

Obblighi di riservatezza
I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998.

Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11, l’Agenzia delle Entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso la scheda di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille e le informazioni trasmesse.

In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate nel Modello 730-1, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, e Poste Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Esercizio delle scelte nel Modello 730-1
L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e può essere effettuata ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
L’elenco dei partiti politici per i quali è possibile effettuare la scelta per la destinazione del due per mille è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.

Dichiarazione dei redditi precompilata
La dichiarazione dei redditi precompilata è redatta utilizzando i modelli in oggetto.

Modalità di indicazione degli importi e caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli
Nei modelli in oggetto gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

Per la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore arancio (pantone 158U).

I modelli devono presentare i seguenti requisiti:

a) stampa realizzata con i colori pocanzi indicati ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
b) conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il provvedimento in commento anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.

Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:

a) larghezza, minima cm. 19,5 – massima cm. 21,5;
b) altezza, minima cm. 29,2 – massima cm. 31,5.

Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:

a) larghezza, minima cm 35 – massima cm 42;
b) altezza, minima cm 29,2 – massima cm 31,5.

Sul frontespizio dei modelli devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del provvedimento in commento.

I modelli devono essere stampati su carta di peso 80 gr./mq. con opacità compresa tra 86 ed 88 per cento.

Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli
È autorizzata la riproduzione dei modelli, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel punto precedente, mediante l’utilizzo di stampanti che garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

Sul frontespizio dei modelli devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei modelli stessi e gli estremi del provvedimento in commento.

I modelli sono distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in forma cartacea presso i Comuni o possono comunque essere prelevati in formato elettronico dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

È altresì autorizzato l’utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel punto precedente e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del provvedimento in commento.

Per la consegna della scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, Modello 730-1, può essere utilizzata, in alternativa alla busta, anche una normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere apposte le indicazioni: “Scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta i due Modelli 730-1 devono essere inseriti in due distinte buste, sulle quali devono essere riportate le suddette indicazioni riferite, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge.

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