Stop all'accertamento fiscale perché la Finanza ha acquisito le carte senza l'autorizzazione del pubblico ministero nei locali che sono allo stesso tempo la casa e la sede dell'impresa. E non conta che sia stato lo stesso contribuente a consegnare i documenti ai militari. Il domicilio è inviolabile e sono specifiche le preclusioni previste dalla normativa fiscale che impongono il mandato preventivo del pm: risulta dunque irrilevante che nell'ordinamento tributario non esista un principio generale di inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti in modo illegittimo. È quanto emerge dall'ordinanza n. 673 pubblicata il 15 gennaio 2019 dalla sesta sezione civile della Cassazione. Bocciato il ricorso delle Entrate: non si può utilizzare il materiale indiziario comunque raccolto dall'autorità fiscale perché l'acquisizione di un documento contro legge non può rifluire a vantaggio di chi è l'autore della violazione o ne è indirettamente responsabile. Pesa contro l'Amministrazione la violazione del divieto posto dagli articoli 33, dpr 600/73, e 53, 63 del dpr 633/72 anche se l'inutilizzabilità non scaturisce da una norma sanzionatoria ad hoc: si applica la regola generale secondo cui la mancanza del presupposto per il procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali è articolato l'iter. È vero: nei rapporti fra erario e cittadino non vale il divieto previsto dall'articolo 191 cpp nel processo penale. E infatti quando manca l'autorizzazione del pm su atti, documenti e notizie acquisiti non scatta automaticamente l'inutilizzabilità degli elementi probatori sui quali è fondato l'accertamento del fisco: l'attività compiuta ha natura soltanto amministrativa e non risulta violato il diritto di difesa del contribuente. Lo stop arriva unicamente quando le ispezioni non autorizzate riguardano abitazioni o in locali a uso promiscuo perché l'inviolabilità del domicilio è consacrata dall'articolo 4 della Costituzione: i limiti, dunque, valgono anche per la Guardia di finanza che opera come polizia giudiziaria. E d'altronde il giudice può vagliare le prove offerte in causa soltanto dopo aver riscontrato che sono state assunte in modo rituale.