Non è tenuto a versare l'Irap l'avvocato che paga parcelle salate ai colleghi che sono dei semplici domiciliatari. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 719 del 15 gennaio 2019, ha accolto il ricorso di un legale condannato al pagamento dell'imposta per gli importi alti corrisposti a terzi. Diverso sarebbe stato se le parcelle ai colleghi erano relative a supporti e prestazioni professionali in senso stretto. Ora la sezione tributaria ha motivato la decisione pro contribuente spiegando che il presupposto per l'applicazione dell'Irap, secondo la previsione dell' art. 2 del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Con la sentenza Sez. 5 n. 2589/14, alla quale il Collegio di legittimità ha pienamente aderito, sono stati ribaditi i criteri per individuare il requisito dell'autonoma organizzazione. Tale requisito ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi inserito in strutture riferibili ad altri. E ancora, quando impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Peraltro, ricordano ancora gli Ermellini, l'entità dei compensi percepiti dal contribuente e, cioè, l'ammontare del reddito conseguito, è irrilevante ai fini della ricorrenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, richiesto dall'art. 2 del dlgs n. 446 del 1997. D'altro canto, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale) e, pertanto, rappresentare un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo. Ma la vicenda non si chiude qui. Sarà infatti la commissione tributaria regionale di Napoli a dover rivalutare la vicenda e annullare l'accertamento notificato all'avvocato.