Si completa la riforma della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze su cessioni di partecipazioni (capital gain) disegnata dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). Dal 1° gennaio 2019, cade, definitivamente, la distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata anche per i capital gain (art. 1, commi da 999 a 1002 e 1005, legge n. 205/2017) dopo che tale distinzione è cessata, ma con effetto 1° gennaio 2018, per la tassazione dei dividendi. Le norme introdotte dalla legge di Bilancio, infatti, avevano previsto una diversa decorrenza delle novità tra la tassazione dei dividendi e dei capital gain. Nel frattempo, però, con la pubblicazione del D.Lgs. n. 142/2018 di attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno) come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi), la c.d. Direttiva ATAD, in relazione alla disciplina di cui si discute, sono subentrate ulteriori novità. Cerchiamo, dunque, di approfondire la materia cogliendone gli aspetti maggiormente operativi, partendo proprio dalla vecchia distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata. Quando una partecipazione è qualificata o non qualificata Sono considerare cessioni di partecipazioni qualificate le cessioni di: - azioni - ogni partecipazione al capitale oppure al patrimonio di società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società semplici, società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti, enti commerciali residenti, società ed enti non residenti in misura eccedente le soglie riportate nella tabella seguente: Fattispecie Titoli quotati Percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria Azioni, diverse da quelle di risparmio, e ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di persone ed equiparate, di società ed enti soggetti a IRES (con esclusione degli enti non commerciali) Sì 2% No 20% Partecipazioni in patrimoni sociali che non danno alcun diritto di voto nell’assemblea Sì 5% No 25% La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di 12 mesi, anche se nei confronti di soggetti diversi. Si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente. Inoltre, sono assimilate alle plusvalenze su partecipazioni qualificate quelle realizzate mediante: - cessione di strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 44, comma 2, lettera a, TUIR) quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio; - cessione dei contratti di associazione in partecipazione (art. 109, comma 9, lettera b, TUIR) qualora il valore dell’apporto sia superiore alle percentuali di qualificazione. Al contrario, si considerano non qualificate le cessioni delle medesime attività se non superano i limiti di cui sopra. Anche per le partecipazioni non qualificate sono previste assimilazioni; in particolare, sono assimilati alle partecipazioni non qualificate: - i contratti di associazione in partecipazione in cui l’apporto non è costituito da solo lavoro, se il valore dell’apporto non supera: - il 5% del valore del patrimonio netto contabile, per le società quotate; - il 25% del valore del patrimonio netto contabile, per le altre partecipazioni; - gli strumenti finanziari che consentono una partecipazione al patrimonio dell’emittente, qualora non siano superate le medesime soglie previste per i contratti di associazione in partecipazione. Regime previgente Sino al 31 dicembre 2018, la tassazione dei capital gain è stata differente a seconda della qualificazione o meno della plusvalenza. Le norme di riferimento sono l’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis) e l’art. 68, commi 3 e 6, TUIR. La prima norma (art. 67), non modificata dalla legge di Bilancio, qualifica come redditi diversi, sempre che non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate; c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c). L’art. 68, invece, si occupa delle modalità di determinazione e tassazione dei capital gain. Ai fini che interessano in questa sede, pur essendo confermate le regole di determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, va ricordato che: - tra l’altro, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze sino al 2018, qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate per le partecipazioni qualificate, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo; tale norma cessa di avere effetto dal 2019 (art. 1, comma 1005, legge n. 205/2017); - devono essere cumulate le cessioni effettuate nell’arco di 12 mesi: l’applicazione di tale regola è, tuttavia, subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali per considerare la partecipazione qualificata (norma applicabile sino al 31 dicembre 2018). Fatta questa premessa, la norma previgente (art. 68, comma 3, TUIR), stabiliva che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate formassero un’autonoma massa della categoria dei redditi diversi e l’eventuale eccedenza positiva concorresse alla formazione del reddito complessivo del percettore dapprima per il 40% (D.Lgs. n. 344/2003), poi per il 49,72% (D.M. 2 aprile 2008, per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009) ed infine per il 58,14% (D.M. 26 maggio 2017, per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018) dell’ammontare complessivo. L’eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze poteva invece essere computata in diminuzione, fino a concorrenza del 49,72% (58,14% per i realizzi dal 2018), dall’ammontare delle plusvalenze imponibili della medesima massa realizzato nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto. Al contrario, le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate concorrevano a formare, assieme a tutti gli altri redditi di natura finanziaria, una seconda ma autonoma entità della medesima categoria di reddito. La differenza positiva era tassata, per l’intero ammontare realizzato, con l’imposta sostitutiva pari al 26%. Come cambia la tassazione dei capital gain dal 2019 Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2019, non vi sono più differenze tra la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e non, con la conseguenza che i capital gain sono sempre tassati con aliquota del 26%. In definitiva, non essendoci più differenze: - le plusvalenze, di qualunque natura esse siano, sono compensabili con le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non; - l’eventuale eccedenza negativa potrà essere portata a nuovo o compensata con le eventuali eccedenze positive dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto; - l’eventuale eccedenza positiva sarà invece assoggettata ad imposta sostitutiva del 26%. Inoltre, con l’equiparazione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, è abrogata la norma secondo cui, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione qualificate, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo. Decorrenza Riguardo alla decorrenza delle nuove norme, come accennato, esse si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019, a prescindere dal periodo di maturazione delle stesse. Riguardo alle operazioni a cavallo d’anno, si può affermare che eventuali acconti percepiti nel 2018 in relazione a cessioni perfezionate nel 2019 saranno soggetti a imposta sostitutiva del 26% nel 2019, mentre eventuali pagamenti dilazionati relativi a cessioni perfezionate nel 2018 e precedenti resteranno soggetti al vecchio regime. Le novità introdotte dalla direttiva ATAD Un ultimo accenno va fatto alle modifiche che il D.Lgs. n. 142/2018, di recepimento della direttiva ATAD, ha introdotto sulla disciplina in tema di dividendi e plusvalenze. Tali modifiche si sono rese necessarie essendo stata rivista, sempre dallo stesso decreto, la nozione di controllo societario rilevante ai fini dell’imputazione per trasparenza dei redditi da enti controllati esteri. Soffermando l’attenzione solo sui capital gain, vengono modificati rispettivamente i commi 4 e 4-bis dell'art. 68 TUIR. In sintesi: - nel comma 4 è stato unificato il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società quotate, localizzate in paesi a fiscalità privilegiata, a prescindere dal fatto che siano partecipazioni qualificate o meno. Resta ferma la loro piena concorrenza alla formazione del reddito; - ai fini dell'esimente per le cessioni effettuate nei confronti di controparti non appartenenti allo stesso gruppo del cedente (art. 47-bis, comma 2, lettera b, TUIR), non è più richiesta la dimostrazione degli elementi costituenti l'esimente sin dall'inizio del periodo dì possesso, ma è introdotto un periodo di monitoraggio massimo di cinque periodi d'imposta. Se la partecipazione riguarda una società localizzata in un Paese non considerato a fiscalità privilegiata nei cinque periodi d'imposta precedenti, la plusvalenza è tassata con gli ordinari criteri previsti per la tassazione in ambito nazionale delle predette plusvalenze; se, invece, il Paese in cui è localizzata la società partecipata è considerato a fiscalità privilegiata in uno o più dei cinque periodi d'imposta precedenti alla cessione, la plusvalenza non è esente, a meno che non si dimostri, con riguardo ai soli periodi d'imposta in cui il paese è considerato a fiscalità privilegiata, l'esimente della tassazione congrua di cui al predetto art. 47-bis, comma 2, lett. b). Decorrenza Per quanto riguarda, infine, la decorrenza delle nuove norme, viene disposto che esse si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili distribuiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.