In presenza di determinati requisiti è possibile riscattare i periodi non coperti da contribuzione. La misura viene introdotta in via sperimentale per il triennio 2019/2021 ed è riservata ai soggetti contributivi puri, cioè coloro i quali non possono vantare alcuna contribuzione per periodi antecedenti il 1° gennaio 1996, non titolari di un trattamento pensionistico diretto. La facoltà di riscatto è ammessa per gli iscritti all’Ago per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, per gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), nonché per gli iscritti alla Gestione separata Inps. Il riscatto può essere attivato per i soli periodi non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria che si collocano temporalmente tra la data del primo periodo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle citate forme assicurative. La norma tutela i lavoratori discontinui, stagionali e comunque coloro che non hanno avuto stabilità di impiego. Il riscatto potrà essere esercitato per massimo cinque anni, anche non continuativi. Tuttavia potrebbe accedere che il soggetto contributivo puro trasformi il proprio sistema di calcolo pensionistico, per effetto di una domanda di riscatto del diploma di laurea o per accredito figurativo per servizio militare che temporalmente si collocano in epoche precedente il 1° gennaio 1996, da contributivo a misto. In tale ipotesi, la norma precisa che la valorizzazione di tali periodi determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dei contributi versati. Potrebbero essere interessate anche le lavoratrici che hanno la possibilità di chiedere in accredito figurativo i periodi corrispondenti al congedo di maternità per eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui l’evento del parto si sia verificato prima del 1996. La restituzione dei contributi versati l’annullamento dei periodi dovrà essere coniugato con i termini di prescrizione generale vigenti nel nostro ordinamento, nonché con quelli specifici del settore previdenziale. Il riscatto può essere esercitato anche dai superstiti dell’assicurato o dai parenti affini entro il secondo grado. L’onere sarà determinato applicando l’aliquota contributiva vigente nel fondo dove si attiva il riscatto (di norma pari al 33%) sulla retribuzione media pensionabile percepita nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di riscatto. A fronte di una retribuzione annua pari a 30.000 euro, ogni anno riscattato costerebbe 9.900 euro. L'onere sarà fiscalmente detraibile dall’Irpef nella misura del 50% in cinque quote annuali costanti e di pari importo, a partire dall’anno di effettuazione del pagamento e nei quattro successivi. Il pagamento potrà anche essere rateizzato in massimo 60 mensilità, senza interessi. Qualora con il conteggio dei periodi riscattati dovesse maturare un diritto a pensione in capo all’interessato, l’eventuale rateizzazione residua andrà versata in un’unica soluzione. L’onere del riscatto, per il solo settore privato, può essere sostenuto anche dal datore, che potrà destinare i premi di produzione spettanti al lavoratore a copertura del costo dell’operazione. Tale onere risulterà deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo mentre ai fini del reddito di lavoro dipendente sarà equiparato a contribuzione previdenziale e quindi escluso dalla base fiscale.