Con la circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su alcune questioni fiscali, oggetto di approfondimento nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia delle Entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro. In particolare, vengono forniti chiarimenti in merito al regime fiscale, all'agevolazione, ai fini IRES ex art. 148, comma 3, TUIR, nonché all'esenzione dall'imposta di bollo per taluni organismi sportivi. Alcune indicazioni riguardano il calcolo del plafond di 400.000 euro per i proventi derivanti da attività commerciali che consente l’opzione per l’applicazione del regime fiscale agevolato. Opzione per l’applicazione del regime fiscale agevolato Possono optare per l'applicazione del regime fiscale agevolato le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. L'opzione per il regime fiscale è validamente esercitata con il comportamento concludentee deve essere comunicata alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), competente in relazione al domicilio fiscale dell'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, prima dell'inizio dell'anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio di detto anno, e all'Agenzia delle Entrate. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno scelto di avvalersi del regime fiscale agevolato, in quanto esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA in base a quanto previsto da tale regime, devono effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate con le stesse modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA (nello specifico, barrando l'apposita casella del quadro VOdella dichiarazione IVA) da allegare alla dichiarazione dei redditi. L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio. Il calcolo del plafond Con la circolare n. 18/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, ai fini dell’opzione per l’applicazione del regime fiscale agevolato, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro devono aver conseguito nel periodo d’imposta precedente proventi commerciali non superiori a 400.000 euro. Tale criterio vale sia: - per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; - per quelle con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Il periodo d’imposta da prendere come riferimento ai fini del computo del limite di proventi sopra citato sarà quello proprio dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. Per i soggetti di nuova costituzione Per i soggetti di nuova costituzione l’opzione per il regime fiscale agevolato può essere esercitata qualora questi soggetti ritengano di conseguire nel medesimo periodo d’imposta proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 400.000 euro. Per quanto riguarda i soggetti di nuova costituzione, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso in cui il primo periodo di gestione dell’ente risulti inferiore all’anno solare, il limite di importo cui far riferimento si determina a stima rapportandolo al periodocomputato a giorni. Quali entrate computare nel plafond? Relativamente all’individuazione delle entrate da computare nel plafond di proventi commerciali ai fini dell’accesso al regime fiscale agevolato, l’Amministrazione finanziaria in passato aveva precisato che nel plafond previsto trovano collocazione: - tutti i proventi costituenti ricavi (di cui all’art. 85 TUIR); - le eventuali sopravvenienze attive (di cui all’art. 88 TUIR), relative alle attività commerciali esercitate. L’Amministrazione finanziaria ha precisato, invece, relativamente ad altre tipologie di proventi non concorrenti alla determinazione del reddito imponibile, che non vanno computati nel calcolo del plafond ai fini dell’applicazione del regime di favore. L’Agenzia delle Entrate sottolinea che, con riferimento alla determinazione del limite di proventi per l’accesso al regime agevolativo in esame, deve farsi riferimento ai criteri definiti nelle istruzioni ministeriali (Allegato E del D.M. 18 maggio 1995 del Ministero delle Finanze) anche con riferimento agli aspetti di seguito indicati. Quale periodo d'imposta va assunto l'esercizio sociale dell'ente, che può risultare anche non coincidente con l'anno solare. Stante la particolarità della disciplina introdotta dalla normativa (legge n. 398/1991), per l'individuazione dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali deve aversi riguardo al momento in cui è percepito il corrispettivo. Si fa presente, tuttavia, che, qualora anteriormente alla percezione del corrispettivo sia emessa fattura, andranno in tale ipotesi computati anche gli introiti fatturati ancorché non riscossi. Tale criterio deve essere seguito, al fine della determinazione del plafond di 400.000 euro e dell’applicazione delle modalità forfetarie di determinazione del reddito imponibile e dell’IVA proprie del regime, anche dalle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, fermi restando, tuttavia, agli effetti civilistici, per tali società, gli obblighi di tenuta delle scritture contabili e della redazione del bilancio secondo le norme del Codice civile, nel rispetto dei criteri contabili validi in tale ambito. Ad esempio Si ipotizzi che un’associazione sportiva dilettantistica o una società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:- abbia percepito al 20 dicembre dell’anno “n” corrispettivi per 380.000 euro; - abbia emesso il 27 dicembre dello stesso anno “n” una fattura per operazioni di sponsorizzazione per un importo imponibile pari a 40.000 euro; - abbia riscosso l’importo il successivo 15 gennaio dell’anno “n+1”.In tale ipotesi, i proventi pari a 40.000 euro, fatturati nell’anno “n” ma percepiti nel successivo anno “n+1”, concorreranno comunque al calcolo del plafond di 400.000 euro relativamente all’anno “n”, determinando, nel caso di specie, un superamento di tale plafond.