Uno degli elementi caratterizzanti del reddito di cittadinanza è il suo legame con il dovere, posto in capo al fruitore, di attivarsi al fine di entrare (o rientrare) nel mondo del lavoro. Questo dovere si sostanzia nell’obbligo di accettazione delle offerte di lavoro che gli possono pervenire per il tramite dei Centri per l’impiego o dei soggetti privati autorizzati, a condizione che le stesse siano “congrue”. Dove la congruità si articola partendo dai criteri già previsti dalla legislazione sull’assegno di ricollocazione (relativamente alla “vicinanza” al bagaglio conoscitivo-professionale dell’interessato), per dispiegarsi attraverso una distanza crescente del potenziale lavoro dalla residenza, in funzione del periodo di fruizione dell’assegno, con eccezioni legate all’eventuale presenza di disabili nel nucleo familiare. Reddito di cittadinanza e patto per il lavoro L’articolo 4 del decreto legge, collegato alla legge di Bilancio 2019, dispone che la fruizione del reddito di cittadinanza (RdC) è, innanzitutto condizionata alla resa, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare del richiedente, di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede, a seconda dei casi e delle condizioni dei singoli componenti del nucleo, attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. Nel dettaglio: - sono tenuti alla dichiarazione di immediata disponibilità tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi o di formazione; - non sono tenuti alla dichiarazione: 1) i beneficiari della pensione di cittadinanza; 2) i beneficiari del Rdc che fruiscono di pensione o comunque di età pari o superiore a 65 anni; 3) i componenti disabili del nucleo, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina; 4) i componenti con carichi di cura familiare di soggetti minori di tre anni ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza. I beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro personalmente presso i Centri per l’impiego o tramite la piattaforma digitale dedicata di prossima attivazione, entro 30 giorni dal riconoscimento del RdC. Entro il medesimo termine, il richiedente è convocato dai Centri per l’impiego se nel suo nucleo familiare vi sia almeno un componente in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: a) assenza di occupazione da non più di due anni; b) età inferiore a 26 anni; c) fruizione – in corso o cessata da non più di un anno - della NASPI o di altro ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria; d) pregressa sottoscrizione di un patto di servizio in corso di validità presso i Centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. 150/15. I predetti soggetti stipulano, quindi, presso Centri per l’impiego o soggetti accreditati privati accreditati ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 150/15, un patto per il lavoro, che “assume le caratteristiche” del patto di servizio personalizzato previsto dall’art. 20 del già citato decreto n. 150/15, come integrate dal decreto in commento. Di conseguenza, in adempimento del predetto patto, i beneficiari del RdC sono tenuti a: 1) collaborare con l’operatore (del Centro per l’impiego o del soggetto privato accreditato) addetto alla redazione del “bilancio delle competenze”, ai fini della definizione del Patto per il lavoro; 2) accettare gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel patto per il lavoro e, in particolare: a) registrarsi sulla piattaforma digitale istituita dal decreto, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro; b) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel patto per il lavoro sottoscritto: patto che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; c) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, con le modalità individuate nel Patto, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni; d) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate; e) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato dal decreto stesso. Nel caso in cui l’interessato fruisca del beneficio da oltre 12 mesi (incluso il caso di rinnovo per ulteriori 18 mesi oltre i primi), deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua. Congruità dell’offerta di lavoro Il decreto legislativo n. 150/15, contiene le disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive emanate nella “stagione del Jobs Act”. Oggi, il decreto legge, approvato in Consiglio dei Ministri, ha mutuato il concetto e la configurazione di alcune delle previsioni a suo tempo dettate in merito all’assegno di ricollocazione. In particolare, integrandole come vedremo di seguito, ha fatto esplicito riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 25 del decreto del 2015 ai fini della definizione della congruità dell’offerta di lavoro alla cui individuazione e successiva, obbligatoria, accettazione, è finalizzato l’intero meccanismo del RdC. Il citato art. 25 affermava che Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali era incaricato di provvedere alla definizione di “offerta di lavoro congrua”, sulla base dei seguenti principi: a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate; b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; c) durata della disoccupazione; d) retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà. D’altra parte, ai sensi del citato articolo, i fondi di solidarietà possono prevedere che le prestazioni integrative continuino ad applicarsi, in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, per un valore massimo pari alla differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20%, e la nuova retribuzione. L’articolo prevede, infine, che – in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale - continui a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 4, commi 41 e 42 della l. 92/12, e cioè: 1) la decadenza dal beneficio in caso di: a) ingiustificato rifiuto di partecipare ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti, o mancata regolare partecipazione alla stessa; b) mancata accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto il beneficiario della prestazione. L’applicazione delle decadenze di cui sopra quando le attività lavorative, formative o di riqualificazione si svolgono in un luogo distante non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Il decreto legge, collegato alla legge di Bilancio 2019, ha declinato e integrato la definizione di congruità dell’offerta, prevedendo al comma 9 del suo articolo 4, che la congruità dell’offerta di lavoro è definita “anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc”. In tal senso, è definita congrua un’offerta: a) indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare, entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nei primi sei mesi di fruizione del beneficio; b) entro 250 chilometri di distanza oltre il sesto mese di fruizione del beneficio; c) esclusivamente se nel nucleo familiare non sono presenti minori età ovvero disabili, ovunque nel territorio italiano, nel caso di rinnovo della fruibilità del RdC per un secondo periodo di 18 mesi. Solo in tale ultimo caso, il beneficiario del Rdc che accetta l’offerta, continua a percepire il beneficio economico del Rdc per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute. Il tutto, come sintetizzato dalla seguente tabella predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.