Proroga per la Cassa integrazione straordinaria (CIGS) in caso di stipula di contratti di solidarietà. Il decreto fiscale (D.L. n. 119/2018) collegato alla legge di Bilancio 2019, ha infatti disposto la proroga per il biennio 2018/2019. Il Ministero del lavoro è poi intervenuto con la circolare n. 18 del 22 novembre 2018 per precisare i presupposti necessari alla concessione della proroga. Condizioni della proroga L’art. 25 del decreto fiscale 2019 consente alle aziende che abbiano chiesto l’intervento di cassa integrazione straordinaria con la causale della stipulazione del contratto di solidarietà, di ottenere un ulteriore periodo integrabile, anche se abbiano già superato la durata massima complessiva prevista per le integrazioni salariali, ovvero i 24 mesi nel quinquennio mobile, o la durata prevista dall’art. 22 per la Cassa straordinaria nelle diverse ipotesi di intervento. La proroga era già prevista dall’art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale: il nuovo decreto introduce tale possibilità anche per i contratti di solidarietà, per la durata massima complessiva di 12 mesi ed entro il limite delle risorse finanziarie stanziate. La nuova norma abroga, inoltre, il requisito occupazionale dell’organico aziendale superiore a 100 dipendenti, che era un’ulteriore condizione per poter accedere alla proroga della CIGS e che oggi non è più richiesto. Nella circolare n. 16 del 29 ottobre 2018, il Ministero del lavoro ha altresì specificato che l’ulteriore concessione è subordinata alla presentazione di piani di gestione diretti a concretizzare la salvaguardia occupazionale cui sottende la stipulazione dei contratti di solidarietà: l’impresa dovrà concordare con la Regione interessata specifiche politiche attive dirette al raggiungimento di tale obbiettivo. Le Regioni coinvolte potranno anche essere più di una se l’azienda abbia più unità produttive sul territorio nazionale. Permanere della situazione di difficoltà dell’impresa Nella circolare n. 16/2018 il Ministero ha chiarito che la proroga può essere concessa alle aziende che abbiano già fruito di un periodo di integrazione straordinaria, qualora le condizioni di crisi in cui versano non siano state nel frattempo risolte, anche attraverso procedure di licenziamento. La difficoltà dell’impresa deve pertanto essere ancora attuale al momento della richiesta della proroga: secondo le indicazioni del Ministero, ci si dovrà riferire ad un programma di riorganizzazione che scada non più di 3 mesi prima della data di emanazione della circolare n. 16/2018. Con la circolare n. 18 del 22 novembre 2018, il Ministero ha nuovamente esaminato il criterio dell’attualità della situazione di crisi dell’azienda, quale condizione per la concessione della proroga, rettificando le precedenti indicazioni. Viene ampliato il termine fissato alla circolare di ottobre, estendendo il periodo di riferimento per valutare il permanere della situazione di difficoltà. Il programma cui fare riferimento non deve essere scaduto prima del 30 giugno 2018: viene pertanto riconosciuta la possibilità di accedere alla proroga anche alle imprese che abbiano fruito di precedenti trattamenti straordinari nel corso del 2018 e che abbiano posto in essere a programmi di riorganizzazione che scadono dal 30 giugno 2018 in poi. La modifica è stata introdotta in considerazione del possibile ricorso delle aziende in crisi, a diversi strumenti di gestione delle criticità nel periodo estivo, quali ad esempio l’utilizzo di periodi di ferie. Presentazione dell’istanza La concessione della proroga per la causale di contratto di solidarietà richiede la stipulazione di un accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, accordo che sarà preliminare alla presentazione dell’istanza da parte dell’azienda. Nell’accordo dovrà essere coinvolta la Regione o le Regioni interessate, le quali dovranno certificare: 1. l’impegno a pianificare politiche attive per il reinserimento dei lavoratori in esubero; 2. il riconoscimento della rilevanza economica ed occupazione dell’impresa interessata. In tale sede dovrà essere indicato l’onere finanziario da sostenere sulla base della riduzione di orario di lavoro programmata, nel rispetto dei limiti di spesa resi disponibili dalla norma. L’impresa interessata potrà inoltrare istanza per la fruizione della CIGS al Ministero del lavoro, tramite il sistema informatico cigsonline, allegando alla domanda: 1. l’accordo governativo sottoscritto; 2. una relazione contenente: - l’entità del personale ancora in esubero; - l’occupazione che si intende salvaguardare mediante le politiche attive concordate con le Regioni coinvolte. La presentazione dell’istanza non richiede in tali ipotesi l’osservanza delle prescrizioni procedurali previste dall’art. 25 del D.Lgs. n. 148/2015. Le domande verranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione delle medesime che risulterà dall’invio telematico effettuato dall’azienda e nel limite delle risorse finanziarie assegnate per ciascun anno di riferimento.