Con la risposta a interpello n. 9 del 22 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune delucidazioni in merito alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Il caso oggetto analizzato dall’Amministrazione finanziaria concerne nello specifico una società che procede con l’invio dei dati dei corrispettivi sulla base di quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 311/2004. I punti vendita sono privi di registratori di cassa “fiscalizzati” e utilizzano dei personal computer collegati al sistema gestionale centrale. Anche le vending machine inviano i dati al suddetto server. Molteplici i canali di vendita di cui si avvale la società: a) vendita diretta al pubblico certificata con fattura. Per quanto attiene ai corrispettivi giornalieri il contribuente ha esercitato l’opzione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate; b) vending machine non presidiate da alcun operatore, abilitate a ricevere esclusivamente pagamenti con strumenti tracciabili (carte di credito/debito); c) apparecchiature informatiche funzionanti senza presidio fisso da parte di alcun operatore, installate presso punti vendita non di proprietà dell’istante, dove il cliente effettua l’ordine ed opera il pagamento esclusivamente attraverso l’utilizzo di moneta elettronica (nella specie di carte di credito e di debito), cui segue la consegna (non automatizzata) di quanto acquistato da parte dell’operatore; d) vendita a distanza: attraverso call-center ed e-commerce. Per quanti attiene alle suddette modalità di vendita il contribuente ha precisato che: - con riferimento al primo canale, intende collocare in ciascun punto vendita un server di consolidamento (in grado di raccogliere i dati dei singoli punti cassa presenti) il quale, collegato con protocollo sicuro, ad un server RT (anche collocato su diversa rete locale o presso una server farm e con ottenimento di una certificazione di processo annuale) sia in grado di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate; - con riferimento al secondo canale (vending machine), intende procedere con la memorizzazione dei corrispettivi sul registro dei corrispettivi, con conservazione elettronica dei flussi trasmessi così da renderli statici e non modificabili oltre alla messa a disposizione degli incassi in quanto ricevuti esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili; - con riferimento al terzo canale (vendite tramite apparecchiature informatiche funzionanti senza presidio fisso da parte di alcun operatore), si tratta di vendite assimilabili a vendite a distanza (esentate dall’obbligo di certificazione); - con riferimento al quarto canale (vendite a distanza tramite call-center ovvero e-commerce) si tratterebbe di vendite esentate dall’obbligo di certificazione. Tanto considerato, sono stati richiesti chiarimenti in merito all’Amministrazione finanziaria in relazione alla correttezza delle suddette condotte e conclusioni. Punto vendita: presenza del server RT Per quanto al primo canale di vendita l’Agenzia delle Entrate ha specificato che ogni punto vendita deve disporre di un proprio Server-RT. Il server può essere collocato presso un unico, idoneo locale centralizzato (unitamente a quelli degli altri punti vendita aziendali) nel quale assicurare più elevati livelli di sicurezza fisica e logica. Agli utenti autorizzati deve essere garantita la possibilità (per ogni punto vendita) di accedere a tutte le funzioni disponibili sul relativo Server-RT, al fine di consentire le attività di gestione e controllo presso il punto vendita stesso. Dato che in questa configurazione il colloquio fra il Server-RT e i punti cassa, avviene al di fuori della rete locale del punto vendita, è necessario garantire: - la trasmissione dei dati su un canale sicuro con le caratteristiche descritte nella nota di chiarimento del 3 agosto 2017; - un’alta affidabilità della connessione per ridurre al minimo i casi di interruzione del collegamento fra punti cassa e Server-RT (off line). Restano escluse: - soluzioni diverse, incompatibili con le attuali specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016; - soluzioni in cui i dati relativi ai corrispettivi non vengano inviati con la cadenza quotidiana legislativamente prevista, anche se salvati in forme che ne garantiscano l’immodificabilità. Vending machine L’Agenzia ha specificato che nella definizione di distributore automatico sono compresi tutti gli apparecchi che erogano prodotti e servizi su richiesta dell’utente (come già avuto modo di evidenziare nella risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016). Vanno conseguentemente considerati come vending machine tutti gli apparecchi che garantiscono la consegna del bene contestualmente alla cessione del medesimo con relativo passaggio di proprietà e pagamento del corrispettivo. Apparecchiature informatiche funzionanti senza presidio Secondo l’Amministrazione finanziaria, sulla base di quanto rilevato in precedenza, devono essere considerate come vending machine sotto il profilo fiscale anche le apparecchiature informatiche funzionanti senza presidio. Non possono essere considerate come vendite a distanza, in quanto, a differenza di queste ultime, i beni vengono consegnati contestualmente alla transazione commerciale e nel medesimo luogo nel quale il distributore è ubicato. Vendite a distanza Nel caso prospettato all’Agenzia delle Entrate non si tratta di cessioni da/verso soggetti comunitari. Conseguentemente, secondo l’Agenzia, si tratta di vendite esentate dagli obblighi di certificazione.