La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2862 depositata in data 22 gennaio 2019, ha evidenziato che in ipotesi di assegnazione della casa al coniuge in sede di accordi di separazione, non viene meno il profilo della disponibilità del bene in capo al conferente, che rappresenta il presupposto della eventuale confisca per equivalente. Ne consegue che se il marito è indagato per reati tributari deve ritenersi legittimo il sequestro disposto dalla competente Procura sull’immobile assegnato alla moglie in virtù della separazione. IL FATTO L’amministratore di fatto di alcune società veniva indagato per diversi anni di imposta per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale, ex art. 5, D.Lgs. n. 74/2000 e per il reato di indebita compensazione ex art. 10- quater del D.lgs. n.74/2000. Su alcuni beni mobili ed immobili nella propria disponibilità, il Gip, su richiesta della Procura, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. La misura era confermato dal tribunale del riesame. Avverso tale provvedimento, l’indagato ricorreva per Cassazione, eccependo, tra l’altro, l’illegittimità della misura cautelare su un immobile, di cui, in sede di separazione con il proprio coniuge, aveva perso la disponibilità. L’abitazione, infatti, era stata assegnata alla moglie e alle figlie minorenni della coppia. Non essendo più nella sua disponibilità, non poteva essere attinto da misura cautelare. Nel ricorso inoltre era lamentata l’errata competenza territoriale del tribunale giudicante in quanto il delitto di omessa presentazione della dichiarazione comportava l’individuazione del giudice competente di altra sede. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ritenendo corretto l’operato del Tribunale del riesame, i giudici di legittimità hanno innanzitutto chiarito che in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per Cassazione è ammissibile solo se la motivazione del provvedimento sia del tutto assente o apparente perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. Circostanza esclusa nella specie. In merito alla censura afferente il sequestro dell’immobile assegnato alla moglie, i giudici di legittimità hanno precisato che in questa circostanza, non viene meno la disponibilità del bene in capo al conferente indagato. Al contrario tale fattore, (la disponibilità del bene), costituisce il necessario antecedente logico dell’assegnazione del bene nell’ambito del regolamento patrimoniale tra i coniugi. Tale assegnazione non è definitiva in capo al coniuge beneficiario dell’immobile: non c’è in altre parole una posizione di assoluta autonomia ed indipendenza rispetto a quella del coniuge (indagato) dante causa. Nella circostanza la Suprema Corte ha chiarito che ai fini della determinazione della competenza territoriale in caso di pluralità di delitti fra loro connessi, si considera più grave il delitto per il quale è prevista la pena edittale massima più severa o in caso di parità di quest’ultima la più elevata pena minima. Nella specie il reato più grave tra quelli contestati era l’indebita compensazione e per tale reato la competenza doveva essere radicata nel luogo di consumazione di tale reato. Il tribunale anche in tal caso aveva correttamente operato.