Con sentenza n. 444 del 10 gennaio 2019 la Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità solidale negli appalti, di cui all’art. n. 29 del D.lgs. n. 276/2003 è limitata al solo periodo in cui ha avuto esecuzione l’appalto. Nel caso di specie, nell’ambito di una esecuzione di appalto, la società committente era stata chiamata ad erogare i trattamenti retributivi vantati dalla dipendente, con particolar riguardo al TFR, per tutto il periodo in cui è intercorso il rapporto di lavoro tra la stessa e la società appaltatrice. La suprema corte ha affermato che la responsabilità solidale riguarda solo i crediti maturati nel periodo di durata del contratto di appalto e in ragione della prestazione resa per la realizzazione dell’opera o del servizio commissionati. La logica della solidarietà imposta dall’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 si basa sul rafforzamento della garanzia patrimoniale a favore del lavoratore con riguardo al pagamento dei trattamenti retributivi dell’appalto a cui ha cui personalmente dedicato le sue energie avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l’impresa appaltante la quale risulta peraltro completamente estranea al rapporto svolto al di fuori dell’esecuzione dell’appalto stesso.