Nessun obbligo per il fisco di notificare l'accertamento a tutti i titolari della società in nome collettivo. Ne basta uno. Ai sensi dell'articolo 2291 del codice civile, ciascun socio risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, incluse quelle tributarie. È quindi valida la condanna per reato fiscale di uno solo dei soci, anche se l'Agenzia delle entrate non ha informato tutti gli altri delle pendenze con l'erario. Lo ha stabilito la 3ª sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2834 del 22 gennaio 2019. IL FATTO La vicenda coinvolgeva un imprenditore laziale, condannato in primo grado e in appello per l'omesso pagamento di Iva da parte della snc di cui era contitolare e legale rappresentante. Poiché i mancati versamenti, pari a 298 mila euro, superavano la soglia di punibilità prevista dall'articolo 10-ter del dlgs n. 74/2000, era scattata l'incriminazione, con successiva condanna a otto mesi di reclusione. Il ricorrente eccepiva la mancata notifica, da parte dell'ufficio, degli avvisi di accertamento anche agli altri soci. Il tutto in assenza, peraltro, di qualsiasi prova del fatto che le incombenze fiscali della società fossero state a lui delegate. Queste circostanze, secondo la difesa dell'imputato, rendevano viziata la sentenza di appello. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La tesi non fa però breccia nei giudici del Palazzaccio. A parere della Cassazione, la legge non prevede alcun obbligo per le Entrate di avvisare tutti i soci della snc. Ai sensi dell'articolo 2291 c.c. e del concetto di responsabilità solidale recato dall'articolo 1292, il creditore, incluso l'erario, «può chiedere l'adempimento, per la totalità, indifferentemente a ciascuno dei condebitori solidali», recita la decisione. Non rileva, chiosa la Suprema Corte, la circostanza che eventualmente anche altri soggetti avrebbero potuto essere chiamati a rispondere penalmente per lo stesso fatto. Ciò «non fa venire meno la responsabilità penale dell'imputato». Ragioni per le quali il ricorso viene dichiarato inammissibile, rendendo così definitiva la sentenza di condanna impugnata.