Arriva l’ultima chiamata per le dichiarazioni dei redditi e IRAP non presentate entro lo scorso 31 ottobre 2018 per non incappare nella violazione di omessa presentazione della dichiarazione. Infatti, coloro che non hanno presentato entro il predetto termine il relativo modello (Redditi o IRAP), hanno tempo sino al 29 gennaio 2019 (esattamente allo scadere dei 90 giorni dal termine ultimo di presentazione) per inviare la dichiarazione. Così facendo si può fruire del forte sconto offerto dal ravvedimento operoso. Inoltre, la data del 29 gennaio interessa anche coloro che hanno presentato nei termini la dichiarazione ma hanno commesso qualche errore: anche in questo caso, ravvedendosi entro tale data è possibile applicare le sanzioni (scontate) per dichiarazione “inesatta” e non quelle più onerose per dichiarazione “infedele”. Vediamo come effettuare il ravvedimento in entrambi i casi. Dichiarazione omessa Il primo caso è quello del contribuente che non ha presentato la dichiarazione il 31 ottobre 2018. In tal caso si parla di “dichiarazione tardiva”, ossia quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario. Si applica la sanzione in misura fissa di 250 euro (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997), prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta. Chiaramente, se oltre alla tardività c’è stato anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa, si applica anche la sanzione per omesso versamento. Ai fini del ravvedimento, oltre a presentare la dichiarazione: - la sanzione fissa per la tardività (250 euro) può essere ridotta, in sede di ravvedimento operoso, a 1/10, (quindi si versa 25 euro); il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è 8911, mentre l’anno di riferimento da indicare è “2018”; - il tardivo o carente versamento del tributo può essere regolarizzato applicando le riduzioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 a seconda del momento in cui interviene il versamento. Si ricorda, a tale proposito, che per il calcolo degli interessi legali, dal 1° gennaio 2019, si passa dal tasso dello 0,3%, valido nel 2018, allo 0,8%. Da segnalare che in questi casi non si applica (circolare n. 42/E/2016): - la sanzione prevista per l’ipotesi in cui la dichiarazione viene inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza - determinata nella misura compresa tra euro 150 e euro 500 in assenza di debito d’imposta (art. 1, comma 1, terzo e quarto capoverso, D.Lgs. n. 471/1997) - poiché tale fattispecie riguarda esclusivamente le dichiarazioni “omesse”, ossia quelle presentate oltre novanta giorni dalla scadenza del termine e non è ravvedibile dal contribuente; - la disposizione secondo cui salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà (art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 472/1997). Detta disposizione, infatti, costituisce una norma generale di “chiusura” del sistema, applicabile ai soli casi non espressamente disciplinati dalle singole disposizioni di settore e, pertanto, non trova applicazione con riferimento alle fattispecie di ritardo che risultino, nel sistema, già sanzionate, quali quelle relative alle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, ai fini Iva, del sostituto d’imposta e con riferimento ad ogni altra ipotesi in cui il ritardo dichiarativo sia già direttamente regolato. Dichiarazione integrativa L’altro caso che si può presentare è quello in cui il contribuente ha presentato regolarmente la dichiarazione, ma si accorge, successivamente, di aver commesso un qualche errore. Entro il 29 gennaio 2019 è possibile, quindi, regolarizzare errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata e che rilevano sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avvalendosi del ravvedimento operoso. In tal caso, ai fini del ravvedimento, occorre distinguere a seconda che si debbano correggere: 1) errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale; 2) errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale. Nel primo caso, la sanzione da prendere a riferimento per il ravvedimento non è quella prevista per la tardività, per le imposte dirette art. 1, co. 1 D.Lgs. n. 471/1997, bensì quella di cui al successivo art. 8, concernente le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”: in pratica, ci si trova di fronte ad una dichiarazione “inesatta” e non “infedele”. Infatti, tale disposizione disciplina le violazioni di carattere formale relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni che non integrino un’ipotesi di infedele dichiarazione, violazioni nelle quali può ascriversi quella dell’infedeltà dichiarativa corretta dal contribuente nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine. L’altro caso è quello della correzione di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale. La sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997), pari al 30% di ogni importo non versato, non trovando, dunque, applicazione la sanzione di euro 250. Rimane comunque ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso applicando le riduzioni previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 a seconda del momento in cui interviene il versamento. Dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni Un’ultima considerazione va fatta se si lascia trascorrere il termine del 29 gennaio senza presentare alcuna dichiarazione. A tale proposito, va ricordato che la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l'istituto del ravvedimento operoso. In tal caso si applica l’art. 1 D.Lgs. n. 471/1997 secondo cui: - in caso di omissione della dichiarazione dei redditi o IRAP, si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250; se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro; - se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200; se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro ; - le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.