Per la rideterminazione del valore di terreni, edificabili o agricoli, e di partecipazioni, qualificate e non qualificate, detenute da persone fisiche non in regime d’impresa, la legge di Bilancio 2019 «riapre» i termini, aumentando, però, l’imposizione: 11 per cento per le partecipazioni qualificate, 10 per cento per gli altri beni. Facendo presente che dal 2019 la tassazione di eventuali plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate, detenute da persone fisiche, non in regime d’impresa, passa alla tassazione con imposta sostitutiva del 26 per cento, da applicare su tutta la plusvalenza, come già avveniva per le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, la legge di Bilancio 2019 (articolo 1, co. 1053 e 1054 della legge 145/2018), ha «nuovamente» riaperto i termini per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, al fine di attenuare la tassazione Irpef, per i terreni, e sostitutiva, per le partecipazioni, siano esse qualificate che non qualificate, in capo al cedente. Da un punto di visto soggettivo sono interessate dalla norma non solo, come già detto, le persone fisiche che detengono terreni o partecipazioni, non in regime d’impresa, ma anche le società semplici, gli enti non commerciali sempre che i beni siano detenuti non nell’ambito del regime d’impresa. Sono altresì interessati anche i soggetti non residenti, con riferimento ai beni detenuti nel territorio dello Stato ovvero, per quanto concerne le partecipazioni, riferiti a società residenti, ma non a stabili organizzazioni. Da un punto di vista oggettivo, possono essere rideterminati i valori di terreni e partecipazioni posseduti alla data del primo gennaio 2019, purché venga redatta apposita perizia di stima entro il 30 giugno sempre del medesimo anno e versata, sul valore rideterminato, un’imposta sostitutiva che si attesta nella misura dell’11 per cento per le partecipazioni qualificate e del 10 per cento per le partecipazioni non qualificate e i terreni edificabili o con destinazione agricola. Per quanto concerne il versamento dell’imposta sostitutiva, esso dovrà avvenire entro il 30 giugno 2019 in un’unica soluzione oppure rateizzandola fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. La rideterminazione dei valori va anche indicata in dichiarazione dei redditi. Si fa presente che, anche qualora il soggetto avesse rivalutato il valore dei terreni o delle partecipazioni in anni precedenti, attraverso precedenti edizioni dell’agevolazione in commento, i beni possono essere oggetto di nuova valutazione. Visto che nel caso dei terreni, uno dei problemi riscontrati negli «ultimi» anni è quello legato al deprezzamento degli stessi beni, il proprietario può anche far predisporre una nuova perizia, che in confronto alla o alle precedenti evidenzi un valore inferiore. In presenza di nuova perizia con valore superiore o inferiore rispetto alla precedente perizia, l’imposta già pagata in occasione della precedente rivalutazione può essere scomputata dalla nuova imposta.