Gli imprenditori, artisti o professionisti che rientrano nel regime IVA forfetario (legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 54 e ss.) costituiranno, a partire dal 2019, una platea molto più vasta che in passato, considerato che la legge di Bilancio 2019 ha elevato a 65.000 euro il limite dei ricavi e compensi al di sotto del quale questo si presenta come il regime IVA naturale. Uno degli obblighi ai quali i contribuenti sono tenuti è la rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, da operare nei casi in cui: - non si opti per il regime IVA ordinario e, quindi, si accetti di passare a quello (naturale) forfetario (passaggio dal regime IVA ordinario a quello forfetario); - sia superato il limite di ricavi e compensi che consente la permanenza nel regime forfetario e da questo si passi a quello IVA ordinario oppure si opti per il regime IVA ordinario rinunciando a quello forfetario (passaggio dal regime forfetario a quello IVA ordinario). Dal regime IVA ordinario a quello forfetario Il riferimento è senz’altro al comma 3 dell’art. 19-bis2, che disciplina la rettifica dell’IVA nell’ipotesi di mutamento del regime fiscale. Rettifica della detrazione relativa a beni (e servizi) non ancora ceduti o non ancora ammortizzati L'IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi. In proposito devono ritenersi ancora valide le indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 4 aprile 2016, n. 10/E (in particolare par. “4.1.3. Rettifica della detrazione”). Esempio Si consideri un imprenditore individuale che intende usufruire del regime forfetario ed è tenuto alla rettifica in relazione alle rimanenze finali di merci: - rimanenze finali di merci al 31 dicembre 2018 pari a 20.000 euro; - per le quali ha fruito della detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti per 4.400 euro (aliquota del 22% su 20.000 euro); - quindi, per effetto dell'operazione di rettifica, l’IVA dovuta sui beni esistenti in magazzino non ancora ceduti sarà pari a 4.400 euro. L’obbligo di rettifica della detrazione IVA opera anche in relazione ai servizi non ancora utilizzati. In particolare, la rettifica dell’IVA opera per i canoni di locazione (anche finanziaria) e di noleggio corrisposti anticipatamente, per la parte di essi non ancora maturata, e per il maxicanone iniziale (Agenzia delle Entrate, circolare 26 febbraio 2008, n. 13/E, par. 2.2, con riferimento all’accesso al regime dei minimi). Per procedere alla rettifica i contribuenti forfetari dovranno verificare l’imposta complessivamente detratta e versare la frazione di imposta corrispondente al periodo di residua durata del contratto o della rata. Esempio Contribuente che accede al regime forfetario il 1° gennaio 2019 Rata relativa al semestre 1° settembre 2018/29 febbraio 2018 = 2.000 euro di cui 440 di IVA (interamente detratta) Imposta da versare = 146 euro (440/6 (mesi di riferimento rata) x 2 (mesi relativi al periodo in cui si applica il regime forfetario) Maxicanone corrisposto in data 1° settembre 2018 = 8.000 euro, di cui 1.760 di IVA (interamente detratta) Durata del contratto di leasing: 5 anni Imposta da versare a seguito della rettifica 1.643 euro (1.760/60 - mesi di durata del contratto) x 56 (mesi residui di durata del contratto al momento di ingresso nel regime). Rettifica della detrazione relativa a beni ammortizzabili La rettifica della detrazione dell'IVA relativa a beni ammortizzabili, inclusi i beni immateriali, deve essere eseguita se non sono ancora trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero 10 anni dalla data di acquisto o di ultimazione se si tratta di fabbricati o loro porzioni. Esempio Acquisto di un computer per 2.000 euro + 440 euro di IVA L'acquisto è stato effettuato nel 2018 ed il computer è entrato in funzione nel medesimo anno A partire dal 2019 è applicato il regime forfetario, occorre recuperare i 3/4 dell'imposta in quanto è trascorso un anno sui 4 previsti per la rettifica dei beni ammortizzabili diversi dai fabbricati Per cui: 440 euro/4x3 = 330 euro. Beni non ammortizzabili< Ai fini della rettifica della detrazione, non si considerano ammortizzabili (art. 19-bis2, comma 5, D.P.R. n. 633/72): - i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro; - i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%. Ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 3 dell'art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, la rettifica della detrazione deve essere eseguita anche con riferimento ai beni strumentali di importo inferiore a 516,46 euro e ai beni il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25% non ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime IVA forfetario, ovvero per i quali non sono state ancora eseguite le deduzioni integrali delle relative quote di ammortamento. Documentazione necessaria ai fini della rettifica della detrazione Ai fini della rettifica della detrazione deve essere predisposta un'apposita documentazione nella quale indicare distintamente, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale, come già richiesto dalla C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E, par. 4.2. Momento di effettuazione della rettifica Le rettifiche della detrazione devono essere effettuate nella prima dichiarazione annuale IVA presentata dopo l'ingresso nel regime dei contribuenti forfetari, vale a dire in quella relativa all'anno precedente al transito in detto regime. Esempio Un contribuente che applica il regime forfetario dal 1° gennaio 2019 deve evidenziare le rettifiche della detrazione nella dichiarazione annuale IVA 2019. Modalità di versamento dell'imposta La rettifica va eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie e il versamento dell’eventuale importo a debito deve essere operato in un’unica soluzione. Dal regime IVA forfetario a quello ordinario Nel caso in cui il contribuente passi, per legge o opzione, al regime ordinario IVA, deve effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA a proprio vantaggio, al fine di recuperare l’IVA oggetto del divieto di detrazione in base alle disposizioni del regime forfetario. Il contribuente passa, infatti, da un regime che, in conseguenza del mancato riconoscimento della rivalsa, non permette la detrazione dell’IVA sugli acquisti (regime forfetario) ad un regime IVA che prevede (almeno in linea di principio e salvo i limiti soggettivi ed oggettivi al diritto di detrazione) la detrazione dell’IVA sugli acquisti (regime ordinario). Anche in tal caso, le rettifiche in esame, previste dal comma 3 dell’art. 19-bis2, concernono tutti i beni o servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati nell’attività esercitata dal contribuente, esistenti nel momento in cui si verificano cambiamenti nelle condizioni di detrazione spettante. Ai fini della detrazione devono essere seguite le medesime regole indicate in precedenza. La rettifica della detrazione deve essere effettuata nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.