La legge di Bilancio 2019 ha previsto la possibilità di estinguere alcune tipologie di debiti esattoriali di importo più modesto (“saldo e stralcio”), nei casi di comprovata difficoltà economica. La disposizione opera anche con riferimento ai contributi previdenziali dovuti dai professionisti alle proprie Casse di previdenza. Questa misura, però, è fortemente contestata dalle Casse in termini di pregiudizio alla autonomia gestionale ed alla sostenibilità dei conti, e – prima di essere fruita – dovrebbe essere attentamente valutata dai singoli professionisti, per i rilevanti effetti negativi che potrebbe comportare in termini di pregiudizio della continuità assicurativa e di importo del futuro assegno pensionistico, posto che il mancato pagamento di quote contributive comporta un’equivalente diminuzione del montante contributivo. Saldo e stralcio L’articolo 1, comma 185 della legge di Bilancio 2019 (l. 145/18) dispone che “possono essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali (...), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata”. Il successivo comma 186 chiarisce che la “grave e comprovata situazione di difficoltà” che dà diritto alla fruizione della predetta estinzione dei carichi sussiste quando I’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del debitore non è superiore a euro 20.000. La legge individua, poi, ai successivi commi 187 e 188, gli importi da versare per fruire dell’estinzione dei ruoli, differenziati in funzione delle effettive condizioni economiche del debitore. In particolare, la norma dispone che i debiti in questione (in particolare, quindi, i debiti contributivi dovuti dai professionisti alle rispettive Casse di previdenza di riferimento), possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive previste dalla normativa esattoriale, versando: a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari: 1) al 16%, qualora l’ISEE del nucleo familiare non superi € 8.500; 2) al 20%, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia superiore ad € 8.500 e non superiore ad € 12.500; 3) al 35%, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia superiore ad € 12.500; b) le somme dovute all’agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui sopra e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Una ulteriore e distinta disciplina di agevolazione è, infine, prevista – quale specificazione della “grave e comprovata situazione di difficoltà economica” – per i debitori nei confronti dei quali, alla data della domanda, risulti aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della l. 3/2012. Per quanto qui interessa, i debiti di tali professionisti possono essere estinti versando: 1) le somme di cui alla precedente lettera a), nella minor misura unica pari al 10%; 2) e l’intero importo di quelle di cui alla precedente lettera b). Effetti sui bilanci delle Casse professionali Come detto, la misura in questione trova espressa applicazione ai contributi dovuti alle Casse di previdenza professionale (ed ai lavoratori iscritti alle Gestioni INPS per i lavoratori autonomi). Tuttavia, tale disposizione, di indubbia chiarezza giuridica non porterà all’abbattimento tout court dei contributi addebitati agli iscritti dalle Casse in quanto: 1) deve trattarsi di contributi affidati all’Agente della Riscossione nel solo periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017; 2) ma, soprattutto, devono essere somme che le singole Casse abbiano deciso, nel predetto lasso di tempo, di riscuotere a mezzo ruoli esattoriali e non attraverso altre modalità (come ad esempio bollettini M.Av., F24, ecc.). Queste due circostanze fanno sì che, in concreto, le Casse potenzialmente “toccate” dalle disposizioni della legge di Bilancio (e, quindi, i relativi professionisti che potrebbero beneficiare della misura) siano: - Cassa Forense per gli Avvocati; - ENPAB per i Biologi; - CNPADC per i Dottori Commercialisti; - Cassa Geometri; - parzialmente l’ENPAM (per i soli anni 2000/2013, poiché, dopo tale anno, l’Ente ha abbandonato la riscossione tramite ruoli esattoriali; - parzialmente l’EPAP (Cassa pluricategoriale) che si è affidata alla riscossione esattoriale dal 2013 per i contributi dovuti da Geologi, Chimici, Attuari e Dottori Forestali; - Inarcassa, invece, aveva abbandonato proprio dal 2000 la riscossione a mezzo ruoli esattoriali della contribuzione dovuta da Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti. Dopodiché ha stipulato – a metà del 2017 – una Convenzione con AdER (Agenzia delle Entrate – Riscossione) finalizzata alla riscossione di crediti contributivi ed accessori scaduti, a fini di recupero crediti. Tuttavia, in concreto, i primi crediti sono stati “affidati” all’Agente della Riscossione solo nel 2018 e, quindi, il “saldo e stralcio” non trova applicazione de facto alla contribuzione dovuta a tale Cassa. Le altre Casse dei professionisti non sono – invece – toccate dalla normativa in commento in quanto non si sono avvalse – nel periodo in considerazione – della riscossione esattoriale dei propri crediti. Reazioni degli Enti previdenziali dei professionisti Le singole Casse e l’AdEPP (loro Associazione rappresentativa) hanno fortemente contestato i presupposti del “saldo e stralcio”, la “ingerenza” del Governo nel loro “perimetro di autonomia normativa” ed i deleteri effetti dell’estinzione di tali crediti sia sui conti delle Casse (e, quindi, sulla loro sostenibilità di lungo periodo) che sulle prospettive previdenziali degli iscritti. A titolo esemplificativo: - la Cassa forense ha quantificato in circa 100 milioni di euro l’impatto della misura sui propri conti se applicata ai contributi non accertati. Se, poi, dovesse ipotizzarsi l’estensione della misura anche ai debiti accertati, l’impatto potrebbe arrivare, secondo le stime della Cassa, fino a 250 milioni di Euro; - la Cassa dei Dottori Commercialisti ha stimato in “alcune decine di milioni di Euro” l’importo delle contribuzioni potenzialmente estinguibili; - l’Enpam per il solo periodo fino al 2013 e con esclusivo riferimento alla “quota A” del Fondo pensioni vedrebbe estinte circa 50 milioni di iscrizioni esattoriali che, peraltro, secondo le elaborazioni dell’Ente, si aggiungono ai 5 milioni di Euro già persi con la rottamazione automatica sotto i mille euro disposta dal D. L. 119/18). Per parte sua, l’AdEPP ha fatto propri i malumori delle Casse “impattate” dalla misura in questione, segnalando tra l’altro, per bocca del suo Presidente Oliveti l’ennesimo “attentato all’autonomia delle casse”, nonostante la stessa sia stata ribadita dalla sentenza n. 7/2017 della Carta costituzionale (affrontando l’illegittimità dell’applicazione alle Casse delle norme statali sulla spending review). Il tutto, peraltro, introducendo un palese elemento di iniquità dato dal trattamento differenziato tra i professionisti che pagano regolarmente e quelli che non fanno. E, per giunta, differenziando il trattamento non già in relazione ad elementi sostanziali, ma con esclusivo riferimento alla modalità di riscossione del credito: infatti, si annullano i contributi dovuti dal professionista la cui Cassa riscuote a mezzo ruoli, mentre restano dovuti (con sanzioni ed interessi), quelli addebitati da altre Casse, o per anni diversi all’interno del medesimo periodo previsto dalla legge di Bilancio, che siano riscossi con modalità diverse dalle cartelle esattoriali. Inoltre, l’AdEPP e le singole Casse stigmatizzano la circostanza per la quale, qualsiasi riforma ipotizzata dalle Casse in termini di contribuzione o di prestazioni, per essere approvata dai Ministeri Vigilanti ed entrare in vigore, deve essere accompagnata da rigorosissime relazioni economiche e tecnico-attuariali al fine di dimostrare che le stesse non pregiudicherebbero il perseguimento dell’obbligo di garantire la sostenibilità dei conti nel lungo periodo. Mentre, al contrario, il Governo, con una legge di Bilancio redatta senza consultare gli stakeholders e non sottoposta neanche all’esame parlamentare, ha disposto, nei fatti, l’abbattimento di decine di milioni di crediti di Casse che – lo si rammenta – ordinariamente liquidano le pensioni con il sistema “a ripartizione” ossia utilizzando, anno per anno, le entrate contributive degli attivi per liquidare le pensioni. L’assemblea dei delegati della Cassa forense, per parte sua, il 18 gennaio ha approvato una mozione in cui si afferma la volontà di impugnare la normativa in questione, se del caso sollevandone la questione di legittimità avanti alla Corte costituzionale, visti i “profili di palese incostituzionalità che la norma presenta”. Effetti sulle future pensioni A fianco al tema dell’autonomia gestionale e della sostenibilità dei conti, si pone – poi – l’importante questione degli effetti dello stralcio sulle posizioni pensionistiche di chi se ne avvalga. Secondo il Presidente dell’AdEPP (e dell’ENPAM), “La linea che sembra prevalere tra i presidenti di categoria è quella di prevedere pensioni più basse per chi versa di meno”. In base al regolamento della Cassa dei Dottori Commercialisti, ad esempio, l’annualità contributiva viene riconosciuta ai fini del diritto e della misura della futura pensione, solamente se risulta interamente versata la relativa contribuzione dovuta in base alla normativa della Cassa stessa. D’altra parte, nel caso di fruizione del saldo e stralcio che sia seguito da un “pentimento” dell’iscritto, magari in prossimità dell’età di pensionabilità, l’eventuale riscatto ex post dell’annualità contributiva avrebbe – come sottolineano alla Cassa forense – un costo molto maggiore rispetto a quello dell’originario versamento, in quanto l’onere di riscatto sarebbe computato in base alla riserva matematica (da due a cinque volte i contributi annuali). Al riguardo, quindi, un esame della misura che prescinda da mere ed immediate “pulsioni finanziarie” di breve periodo, dovrebbe portare i professionisti potenzialmente interessati a valutare con estrema attenzione e a seguito di una attenta analisi “costi-benefici” la scelta tra l’estinzione di un odierno debito contributivo ed il correlato pregiudizio alle future prospettive pensionistiche. Tra l’altro, il comma 185 afferma che i debiti previdenziali in questione “possono” essere estinti, con ciò sottolineando la volontarietà della misura, contrariamente alle ipotesi di automatismo che – in analogia con la rottamazione delle cartelle fino a euro 1.000 – alcuni commentari sembrano ipotizzare.