La presunzione in base alla quale le attività di natura finanziaria e gli investimenti detenuti in paradisi fiscali si presumono costituiti, salva la prova contraria del contribuente, mediante redditi sottratti a tassazione, non ha effetto retroattivo e pertanto ha efficacia solo dal 1° luglio 2009. Questo perché detta presunzione non ha natura processuale ed una differente interpretazione sarebbe in contrasto con il diritto costituzionale di difesa. È questo il contenuto della sentenza n. 2562 depositata il 30 gennaio 2019 della Corte di Cassazione. IL FATTO L’Ufficio notificava ad un contribuente un avviso di accertamento relativo al 2005 con recupero a tassazione di maggior Irpef. La pretesa era basata sulle risultanze di un’indagine della GdF nell’ambito di un procedimento penale, dalle quali era emerso che il verificato deteneva in Svizzera delle polizze assicurative che in realtà erano qualificabili come un vero conto di deposito. In sintesi l’Agenzia riteneva operante la presunzione (art. 12 DL 78/2009) in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero in paesi a fiscalità privilegiata si considerano, ai fini fiscali, costituite con redditi sottratti a tassazione. Il contribuente proponeva ricorso che però veniva rigettato dalla CTP, con decisione confermata in appello. La CTR dava sostanzialmente atto della sussistenza dei requisiti per l’applicazione della presunzione utilizzata dall’Ufficio e della parallela assenza di prova contraria fornita dall’appellante. Quest’ultimo impugnava la sentenza di secondo grado, contestando l’applicazione della normativa in base alla quale era stata fondata la pretesa erariale. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, cassando con rinvio la pronuncia d’appello. La norma di contrasto ai paradisi fiscali introdotta dal Legislatore del 2009 effettivamente prevede che eventuali provviste detenute in Stati con regime fiscale privilegiato si presumono costituite, ai soli fini fiscali e salva prova contraria da parte del contribuente, attraverso somme non dichiarate. Ciò posto la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di chiarire che tale presunzione, istituita dal 1° luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto alla stessa non può essere attribuita natura processuale. Infatti le norme in tema di presunzioni sono collocate tra quelle sostanziali nello stesso codice civile. Peraltro una differente interpretazione pregiudicherebbe l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di eventuale documentazione rilevante ai fini probatori, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. In conclusione, avendo l’effetto della presunzione in questione riflessi sulla determinazione della base imponibile, non poteva essere applicata nel caso di specie, essendo il periodo d'imposta contestato (2005) anteriore al 2009.