Nel 2019 resta in piedi l’esonero contributivo introdotto dalla legge Fornero per l’assunzione di: - donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti in regioni svantaggiate o occupate in settori lavorativi caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere; - donne disoccupate da almeno 24 mesi; - lavoratori che abbiano compiuto almeno 50 anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi. Incentivi per l’assunzione di donne L’art. 4, commi da 8 ad 11 della l. n. 92/2012, fissa una riduzione contributiva a favore di chi effettua assunzioni di donne di qualsiasi età: 1. prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea; 2. con una professione o di un settore economico caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere superiore al 25%; 3. prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Le regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea sono individuate dalla “Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020” e sono: - Basilicata; - Calabria; - Campania; - Puglia; - Sicilia; - ulteriori zone del Centro-Nord che soddisfano determinati parametri di svantaggio rispetto alla media nazionale. Si rappresenta, inoltre, che per il 2019, i settori e le professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'lSTAT in relazione alla media annua del 2017, sono stabilite con decreto Interministeriale n. 420 del 28 novembre 2018. L’incentivo consiste in una riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato: - 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; - 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; - 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato. Spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della l. n. 142/2001, mentre non spetta per i rapporti di lavoro domestico ed intermittente. Incentivi per l’assunzione di over 50 Sempre la legge Fornero, all’art. 4, commi da 8 a 11, prevede che in caso di assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato pari a: - 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; - 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; - 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato. Anche in questo caso l’incentivo spetta altresì in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001, mentre non spetta per i rapporti di lavoro domestico ed intermittente. Condizioni di spettanza degli incentivi Per aver diritto agli incentivi in questione è obbligatoria: - la regolarità negli adempimenti contributivi; - l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; - il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 – che stabilisce i principi generali di fruizione degli incentivi - gli incentivi non spettano: - se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; - se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; - se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; - con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; - con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore. E’, inoltre, richiesto che l’assunzione realizzi un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata e, a tal proposito si rammenta che il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di: - dimissioni volontarie; - invalidità; - pensionamento per raggiunti limiti d'età; - riduzione volontaria dell'orario di lavoro; - licenziamento per giusta causa. Accesso ed erogazione dell’incentivo Per l’erogazione degli incentivi il datore di lavoro deve inoltrare comunicazione all’INPS, avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012", prima dell’invio della denuncia contributiva dove va indicata la contribuzione agevolata. L’Istituto effettua i controlli formali e attribuisce esito positivo o negativo alla comunicazione e, a posteriori ed in sede di verifica amministrativa, effettua i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti degli incentivi. La posizione contributiva relativa al datore di lavoro ammesso alla fruizione viene poi contraddistinta dal codice di autorizzazione “2H” che ha il significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012” (il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “92-2012”). Il datore di lavoro ammesso all’incentivo deve denunciare il lavoratore nell’elemento individuale <TipoContribuzione> con il codice “55” che assume il significato di “lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”. Incentivo per l’assunzione di donne ed over 50 A chi spetta Datori di lavoro che assumono: - donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti in regioni svantaggiate o occupate in settori lavorativi caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere; - donne disoccupate da almeno 24 mesi; - lavoratori che abbiano compiuto almeno 50 anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi. Tipologia ed entità dell’incentivo Riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato pari a: - 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; - 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; - 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato. Tipologia di contratto ammissibile Spetta per la stipula di: - contratto a tempo indeterminato; - contratto a termine; - part-time; Non spetta per i rapporti di lavoro domestico ed intermittente. Condizioni di spettanza degli incentivi - regolarità negli adempimenti contributivi; - osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; - rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale; - l’assunzione deve realizzare un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata. Gli incentivi non spettano: - se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; - se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; - se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; - con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; - con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore. Accesso all’incentivo Comunicazione all’INPS, avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012", prima dell’invio della denuncia contributiva dove va indicata la contribuzione agevolata.