L’INAIL, con la circolare n. 4 del 1° febbraio 2019, ha aggiornato le retribuzioni convenzionali di riferimento per il calcolo del premio dovuto per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Ambito territoriale di applicazione Le retribuzioni convenzionali aggiornate dall’Istituto si applicano ai lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Ai fini assicurativi INAIL, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli: - Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria; - Stati ai quali si applica la normativa comunitaria: Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera; - Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale: Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Intesa amministrativa stipulata con la provincia dell’Ontario e Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec), Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou), ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia11, Uruguay, Venezuela. Frazionabilità delle retribuzioni Le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese. Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa. Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero.