Il decreto collegato alla legge di Bilancio 2019 (D.L. n. 4/2019) contiene novità anche per i lavoratori precoci e illustrate dall’INPS con la circolare n. 11 del 2019. Si tratta dei lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni e possono vantare, relativamente a questo periodo, almeno 52 settimane di lavoro. Per questa categoria di lavoratori l'articolo 1, comma 199 e seguenti, della legge di Bilancio 2017 (l. n. 232/2016) ha previsto la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto. Pensionamento anticipato per i lavoratori precoci Il beneficio viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle sue forme esclusive e sostitutive, che possono vantare contribuzione al 1° gennaio 1996, e che si trovano in determinate condizioni; in particolare questi dovranno essere, alternativamente: a) lavoratori in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione NASpI; b) lavoratori dipendenti ed autonomi che, al momento della presentazione della domanda, assistono da almeno 6 mesi continuativi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di o un parente o un affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge di quest’ultimo hanno compiuto 70 anni, sono affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti; c) lavoratori dipendenti ed autonomi con una riduzione della capacità lavorativa pari al almeno il 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile; d) lavoratori dipendenti addetti a lavori usuranti (articolo 1, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 67/2011) oppure e) lavoratori che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa una delle seguenti attività: - operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; - conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; - conciatori di pelli e di pellicce; - conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; - conduttori di mezzi pesanti e camion; - personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; - addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; - insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido; - facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; - personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; - operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti. Le attività appena elencate si considerano svolte in modo continuativo qualora non ci siano state interruzioni, complessivamente superiori ad un periodo di 12 mesi, nel corso dei 6 anni precedenti la presentazione della domanda e qualora le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente per una durata che risulti almeno pari all’interruzione. I periodi di inoccupazione e quelli di svolgimento di attività diverse da quelle gravose comportano l’interruzione della continuità. Per fare un esempio un operatore ecologico che abbia registrato un periodo di inoccupazione prima di sei mesi e poi di un trimestre negli ultimi sette anni, potrà comunque avere diritto al beneficio se in totale avrà mantenuto nell’arco degli ultimi 7 anni, 6 di lavoro gravoso. L’anzianità contributiva minima richiesta per poter accedere al pensionamento anticipato per lavoratori precoci corrisponde a 41 anni sia per le donne che per gli uomini. Questa, come specificato dall’INPS con la circolare n. 99/2017, potrà essere raggiunta anche in cumulo fra tutte le Gestioni dell’Istituto, per periodi cronologicamente fra loro non sovrapposti, ivi considerando anche il lavoro svolto presso stati UE o comunque convenzionati con l’Italia. Non è possibile cumulare la titolarità della pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci con redditi di lavoro, subordinato o autonomo, prodotti, sia in Italia sia all’estero, durante il periodo di anticipo rispetto ai requisiti per la pensione anticipata (Circolare INPS n. 99/2017). Cosa prevede il decreto pensioni Il decreto collegato alla legge di Bilancio 2019 (D.L. n. 4/2019) ha stabilito il blocco, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, dell’adeguamento all’incremento della speranza di vita per il pensionamento anticipato per i lavoratori precoci. Questo adeguamento, previsto dall’articolo 1, comma 200, della l. n. 232/2016 e di cui anche all’articolo 1, comma 149, della l. n. 205/2017, avrebbe fatto incrementare il requisito contributivo necessario per l’accesso a questo trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2019. A differenza di quanto previsto fino al 31 dicembre 2018, l’accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci vede l’introduzione di una finestra mobile, per la quale il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico viene maturato trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi. Per questo il reale beneficio, nel 2019 e per l’anno successivo, si ridurrà da 5 a due mesi, visto il tempo d’attesa per la percezione dell’assegno generato dalla finestra.