La rottamazione ter rappresenta un’opportunità molto più favorevole per i contribuenti rispetto alle due precedenti versioni della rottamazione (la prima e la bis). La conclusione si desume dalla mera lettura dell’art. 3 del decreto fiscale 2019 (D.L. n. 119/2018), ma l’Agenzia delle Entrate lo ha confermato rispondendo ad un quesito avente ad oggetto la sospensione della procedura di pignoramento presso terzi. Rottamazione ter: l’accesso per i contribuenti con piani di rateazioni in corso Possono accedere al beneficio anche i contribuenti che hanno in corso un piano di rateazione ordinario. Il vantaggio, rispetto al passato, riguarda coloro che hanno delle rate scadute riguardanti il periodo pregresso, cioè antecedente all’entrata in vigore (avvenuta il 24 ottobre 2018) del D.L. n. 119/2018. In questa occasione il legislatore, diversamente dal passato, non chiede più di procedere alla regolarizzazione della rate scadute e non versate quale condizione di accesso alla rottamazione ter. Questa condizione era ad esempio prevista dalla rottamazione bis e numerosi contribuenti non sono riusciti ad accedere ai benefici in quanto, a causa delle difficoltà economiche, non sono stati in grado di regolarizzare le rate non versate. Ora, a seguito della novità, se ad esempio alla data del 24 ottobre il contribuente aveva maturato un debito di 20.000 euro per le rate scadute e non versate, la predetta somma sarà compresa nel debito complessivo che sarà dovuto dopo la presentazione dell’istanza, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora. L’importo così determinato dovrà essere versato in un’unica soluzione o fino ad un massimo di 18 rate. L’art. 1, comma 10, lettera b) del decreto fiscale prevede che “sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni alla data di presentazione […]” dell’istanza. La determinazione dei vantaggi si pone in relazione al numero delle rate pagate prima dell’accesso alla rottamazione. Se il contribuente ha già versato un numero considerevole di rate, le sanzioni ivi comprese devono considerarsi definitivamente acquisite nelle casse dell’erario. La “cancellazione” delle penalità interesserà esclusivamente le “poche” rate residue. Il vantaggio sarà costituito soprattutto della “ristrutturazione” del debito in quanto la somma residua potrà essere versata entro i cinque anni successivi e non più entro il termine residuo mancante alla scadenza del piano di rateazione ordinario. La circostanza determinerà in ogni caso una sensibile riduzione delle rate. Viceversa se prima della scadenza del piano dovessero mancare ancora numerose rate da versare, il contribuente potrà beneficiare, a seguito della rottamazione, della “cancellazione” della maggior parte delle sanzioni. I pignoramenti presso terzi In base all’art. 6, comma 5, D.L. n. 193/2016, la presentazione dell’istanza di definizione non produceva effetti nei casi in cui fosse stato già emesso “provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”. In conseguenza di ciò, è stato più volte precisato che i pignoramenti presso terzi in corso proseguivano anche dopo la trasmissione dell’istanza di sanatoria. Quest’ultima disposizione non è stata riprodotta nel decreto fiscale 2019. L’art. 3, commi 10 e 13, D.L. n. 119/2018 dispone che la presentazione della domanda di definizione agevolata sospende le procedure esecutive in corso che poi vengono revocate con il pagamento della prima rata in scadenza al 31 luglio 2019. L’unica eccezione riguarda il caso in cui si sia tenuto il primo incanto con esito favorevole. In mancanza di una precisa indicazione riguardanti le ipotesi di pignoramento presso terzi non era chiaro se potesse o meno operare la sospensione dell’esecuzione. Il chiarimento è stato ora fornito dall’Agenzia delle Entrate: in risposta ad uno specifico quesito, ha chiarito che “per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire”.