L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti le novità in tema di liquidazione IVA periodica. La modifica normativa è intervenuta ad opera dell’art. 14 del decreto fiscale (D.L. n. 119/2018), la cui rubrica è “Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA”. Quando esercitare la detrazione dell’IVA Con la circolare n. 1/E del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i presupposti che rendono legittimo l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA. Secondo quanto chiarito dal documento di prassi devono verificarsi due condizioni. Solo quando le due condizioni risultano verificate è possibile far valere il credito IVA. In primis il tributo deve essere esigibile e tale circostanza coincide, in linea di principio, con il momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972. Tale circostanza non è però sufficiente, essendo necessario che il contribuente sia anche in possesso della fattura o di un documento equivalente. Ad esempio Se la merce acquistata è stata consegnata il 31 gennaio, ma la fattura è pervenuta al destinatario durante il mese di febbraio, la detrazione dell’IVA potrà essere esercitata a partire dal periodo di liquidazione di febbraio e non dal mese di gennaio, cioè dal periodo durante il quale l’IVA è divenuta esigibile. Questa soluzione, ora superata a seguito dell’intervento del D.L. n. 119/2018, è stata criticata da alcuni autori. In particolare, secondo questo diverso orientamento, se la fattura è in possesso del destinatario entro il termine previsto per l’effettuazione della liquidazione periodica relativa al periodo di esigibilità, la detrazione può essere retrodatata. Tornando all’esempio precedente, se la fattura arriva a destinazione entro il 16 febbraio, secondo questi autori sarebbe possibile far valere il credito IVA già nel periodo di liquidazione di gennaio. Il legislatore è ora intervenuto accogliendo parzialmente questo orientamento con un’apposita modifica normativa. Liquidazione dell’IVA: come cambia la disciplina L’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha modificato l’art. 1, D.P.R. n. 100/1998 recante la disciplina della liquidazione periodica IVA. Il contribuente può considerare in detrazione l’IVA tenendo conto dell’esigibilità del tributo a condizione di aver ricevuto e registrato la fattura di acquisto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tornando all’esempio precedente, se la merce acquistata viene consegnata nel mese di gennaio ed il contribuente riceve e registra la fattura di acquisto entro il 15 febbraio, potrà fare valere la detrazione del tributo già a partire dal periodo di liquidazione di gennaio. Si tratta, però, di una facoltà in quanto il diritto alla detrazione potrà essere esercitato anche nel periodo di liquidazione di febbraio o in uno successivo. La registrazione del documento potrà essere effettuata correttamente anche entro il 30 aprile dell’anno successivo a condizione, però, di far valere la detrazione in sede di dichiarazione annuale del periodo di esigibilità dell’IVA. La possibilità di far retroagire il diritto alla detrazione è limitata alle sole fatture ricevute nello stesso periodo di imposta. Invece, se il documento viene ricevuto nell’anno successivo la nuova disposizione non risulterà applicabile. Ad esempio Se la merce viene consegnata nel corso del mese di dicembre 2018 e la fattura perviene nelle mani dell’acquirente il 10 gennaio 2019, la detrazione potrà essere esercitata con decorrenza dal mese di gennaio e non già a partire dal mese di dicembre dell’anno precedente. La liquidazione dell’IVA dei contribuenti trimestrali In base ad una prima interpretazione della nuova disciplina si dubitava che la nuova disposizione fosse applicabile negli stessi termini ai contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale. I dubbi erano dovuti al più ampio termine a disposizione per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche. I contribuenti c.d. trimestrali effettuano tre liquidazioni periodiche, la cui scadenza è costituita dal giorno 16 del secondo mese successivo a quello di riferimento. Alla luce di questa previsione sembrava che la possibilità di retrodatare la detrazione del tributo avesse una portata estremamente limitata. Ad esempio, la nuova disposizione trova sicuramente applicazione allorquando l’esigibilità si verifica nel mese di marzo (la consegna della merce) e la fattura di acquisto viene ricevuta entro il 10 aprile. In questo caso non si è mai dubitato della possibilità di fare valere la detrazione dell’IVA nella liquidazione periodica del primo trimestre. I dubbi hanno invece interessato il caso in cui l’esigibilità si sia verificata nel mese di marzo e la fattura sia stata ricevuta e registrata, ad esempio, il 10 maggio. L’art. 1 del citato D.P.R. prevede la possibilità di far retroagire la detrazione del tributo alla condizione che la fattura di acquisto sia stata ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Nell’esempio il documento di acquisto è stato ricevuto entro il secondo mese successivo a quello in cui il tributo è divenuto esigibile. Conseguentemente, in base ad un’interpretazione letterale della novella, sembrava che la portata della norma fosse più limitata. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come la disposizione in rassegna sia “pienamente” applicabile anche ai contribuenti trimestrali. Conseguentemente, il diritto alla detrazione può essere fatto valere a partire dal periodo di liquidazione durante il quale il tributo è divenuto esigibile anche se la fattura è pervenuta a destinazione, nelle mani dell’acquirente, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello durante il quale l’operazione si considera effettuata. Tornando all’esempio precedente, se la merce è stata consegnata durante il mese di marzo e la fattura di acquisto è stata ricevuta e registrata entro il 15 maggio, il credito IVA potrà essere “speso” nel corso della liquidazione periodica relativa al primo trimestre.