La dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12 dello Statuto del contribuente. Ciò sia perché l’Erario ha urgenza di intervenire nella procedura concorsuale, sia perché il contribuente fallito perde la capacità di gestire il proprio patrimonio, sicché il predetto termine risulta incompatibile con l’attività del curatore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3294 depositata il 5 febbraio 2019. IL FATTO L’Agenzia delle Entrate iniziava una verifica fiscale nei confronti di una società. La verifica in concreto non terminava con la consegna alla contribuente di un PVC. Successivamente venivano notificati due avvisi di accertamento con i quali nei confronti della società venivano recuperate IVA ed IRAP e veniva accertata maggiore IRPEF nei confronti dei soci. Gli atti impositivi erano impugnati in CTP, ma i ricorsi venivano rigettati. L’appello aveva un esito opposto. I giudici del gravame accoglievano l’eccezione di nullità degli atti impositivi formulata dai contribuenti. In particolare l’avviso di accertamento nei confronti della società era stato notificato senza previa comunicazione al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni di verifica ed in assenza di qualsivoglia motivazione delle ragioni di urgenza. L'Agenzia impugnava tale pronuncia deducendo l’erroneità della motivazione della sentenza. Secondo l’ufficio infatti, nella specie, non era stata mai posta in essere alcuna comunicazione del verbale di chiusura delle operazioni, ma era stato inviato ai contribuenti solo un invito a depositare documentazione al cui esito era stato notificato l’avviso di accertamento. Inoltre, deduceva l’Ufficio, che l’omessa notifica del PVC non poteva generare la nullità dell’avviso di accertamento così come l’eventuale omissione dell’indicazione delle ragioni di urgenza non avrebbe comunque potuto giustificare altresì una declaratoria di nullità. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Ufficio cassando senza rinvio le sentenze di appello. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifichi l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’osservanza dell'art. 12 dello Statuto del contribuente. Nella specie i giudici di appello avevano erroneamente applicato la citata norma poiché l’invito al deposito della documentazione era stato rivolto al curatore fallimentare, essendo la società già fallita all’inizio della fase di amministrativa di verifica. Dunque, non sussisteva alcuna necessità di attendere la decorrenza dei 60 giorni a prescindere da ragioni di urgenza. Le stesse infatti devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e non rientrano nella sua responsabilità: ed in tal caso l’accertata insolvenza della società contribuente, costituisce in re ipsa una ragione di urgenza.