I bonifici infragruppo, gli assegni a garanzia di finanziamenti e anche il pagamento di ratei di mutuo integrano il reato di autoriciclaggio, ovviamente se attingono a provviste di origine illecita. La Corte di Cassazione - sezione Quinta penale - con la sentenza n. 5719 del 5 febbraio 2019 conferma l'impostazione “scolastica” sui presupposti del reato introdotto con la prima legge sulla emersione dei capitali (186/14). IL FATTO Il caso che fa tornare i giudici di legittimità sull'interpretazione dell'articolo 648-ter 1 del Codice penale riguarda un'indagine su un'associazione per delinquere attiva in ambito sanitario. All'indagato, per quello che qui interessa, era contestato anche l'autoriciclaggio per aver drenato attivi di società acquisite sui conti di altre aziende (tra cui la controllante), condotte che la procura aveva qualificato come «lavaggio» di denaro piuttosto che come semplici fatti di bancarotta o meglio ancora di mero godimento personale non punibile - come tra l'altro invocato dalla difesa. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Secondo i giudici della Quinta, però, il mero utilizzo “post factum” - cioè non incriminabile a titolo proprio - è qui da escludere senza remore, considerato che ogni passaggio da conto corrente a conto corrente determina un allontanamento delle provviste dalla loro origine: il mero godimento personale, argomenta la Cassazione, non abbisogna infatti di alcuna attività dissimulatoria. Piuttosto, aggiunge il relatore, «l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa». Da qui la classificazione, da parte della Corte, di condotte tipiche di autoriciclaggio, per esempio, di qualsiasi prelievo o trasferimento successivo a precedenti versamenti, ivi compreso il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato e aperto presso un diverso istituto di credito - considerato che il delitto ex articolo 648-ter.1 è a forma libera. La punibilità dell'autoriciclaggio, in sostanza, che è una forma meno grave del riciclaggio anche per afflittività, dipende dall'attentare all'ordine economico, cioè dal tentativo di ottenere per vie illegali un'utilità economicamente rilevante e un reinvestimento della stessa ricchezza in ambiti “fruttuosi” sotto il profilo economico e dannosi per gli interessi di quanti ne subiscono obiettivamente le conseguenze.