Sarà possibile riscattare i buchi contributivi, per gli anni dal 1996 in poi attraverso la c.d. pace contributiva. Lo prevede l’art. 20 del decreto legge n. 4/2019. Inoltre, per il sistema contributivo, i soggetti fino al compimento del 45° anno di età potranno riscattare anche il corso di laurea. Vediamo come funzionano le due possibilità di riscatto. Riscatto dei periodi contributivi scoperti dal 1996 L’accesso al riscatto dei periodi contributivi scoperti dal 1996 è possibile a determinate condizioni, che elenchiamo di seguito: - mancanza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. Si sottolinea che, eventuale successiva acquisizione di anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996, darà luogo all’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con conseguente restituzione dei contributi; - non essere titolari di pensione. Per i periodi per i quali si vuole dare copertura contributiva tramite riscatto non deve sussistere l’obbligo contributivo e gli stessi non devono essere già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Possono essere oggetto di riscatto periodi fino ad un massimo 5 anni, anche non continuativi. In maniera specifica, possono essere oggetto di riscatto i periodi antecedenti l’entrata in vigore del decreto legge n. 4 del 2019 (29 gennaio 2019), compresi tra la data del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle gestioni previdenziali interessate, che vedremo di seguito. Domanda e onere Possono fare domanda di riscatto gli assicurati rientranti nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni dei lavoratori autonomi, ed alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 335/1995, o i loro superstiti o i parenti affini entro il secondo grado. L’onere viene determinato in base ai criteri di cui all’art.2, comma 5, del decreto legislativo 184/1997. In particolare, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. L’onere determinato con il criterio sopracitato potrà essere detratto nella misura del 50% dall’imposta lorda con una ripartizione in 5 quote annuali costanti di pari importo nell’anno in cui è stato sostenuto ed in quelli successivi. Il decreto pensioni dà la possibilità di far sostenere l’onere al datore di lavoro dell’interessato che ha esercitato la facoltà di riscatto, destinando a tal proposito, i premi di produzione spettanti allo stesso lavoratore interessato. Si fa presente che, le relative somme sono deducibili dal reddito di impresa. Versamento La somma dovuta a titolo di riscatto potrà essere versata in unica soluzione o attraverso rate mensili fino ad un massimo di 60; ogni rata, non potrà essere inferiore a 30 euro di importo e non saranno applicati interessi per la rateizzazione. E’ da sottolineare che la rateizzazione di quanto dovuto per il riscatto non potrà essere concessa nel caso in cui contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione di una prestazione pensionistica diretta o indiretta. Stesso discorso si applica nell’ipotesi cui i contributi diventano determinanti per accedere all’autorizzazione dei versamenti volontari. Se nonostante tali situazioni, sia stato concesso il versamento in forma rateale, la somma ancora dovuta andrà versata in unica soluzione. Periodo sperimentale Si fa presente che la facoltà di riscatto in esame è prevista in via sperimentale per il triennio dal 2019 al 2021. La pace contributiva in pillole - Si possono riscattare periodi scoperti da contribuzione, dal 1° gennaio 1996 e fino alla data antecedente il 29 gennaio 2019. - Versamento dell’onere dovuto fino a 60 rate con importo non inferiore a 30 euro mensili. - Il versamento potrà essere effettuato anche dal datore di lavoro che destinerà a tal proposito i premi di produzione spettanti al lavoratore interessato dal riscatto. - La rateizzazione non è ammessa nell’ipotesi in cui i contributi da riscattare siano necessari per conseguire il diritto a pensione immediatamente nonché quando sono determinanti per l’accesso alla contribuzione volontaria. In questi casi, l’importo del riscatto dovrà essere versato in unica soluzione. Riscatto della laurea Il comma 6, dell’art. 20 del decreto n. 4 del 2019 ha previsto anche una forma particolare del riscatto laurea, aggiungendo il comma 5-quater all’art.2, del decreto legislativo 184/1997, che si occupa, appunto, del riscatto dei corsi universitari di studio. Si offre infatti la possibilità ai soggetti che hanno conseguito la laurea e fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età di riscattare la stessa. E’ da sottolineare che, tale possibilità viene data per i periodi da valutare con il sistema contributivo; di conseguenza, dovrebbero restare fuori quelli che si collocano prima del 1° gennaio 1996, data dalla quale è entrato in vigore il sistema contributivo. Da come è stata riformulata la norma, si può affermare che tale possibilità sia concessa per aumentare l’anzianità contributiva ed anche per il calcolo della pensione, cioè per il diritto e la misura, infatti, è stata tolta la frase “anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva”. Onere da pagare L'onere dei periodi di riscatto viene stabilito nella stessa misura di coloro che non hanno mai lavorato, i c.d. inoccupati. In pratica, è rappresentato dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. In sintesi, l’onere di riscatto viene determinato sul minimale di reddito stabilito annualmente per gli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota contributiva vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Quanto si paga. Un esempio Domanda presentata nel 2019 Minimale per artigiani e commercianti anno 2019 pari a 15.878,00 euro circa Aliquota di computo per i dipendenti 33% Onere da pagare per il riscatto, pari a 5.240 circa euro annui risultante dalla seguente operazione: 15.878,00 X 33% = 5.240