Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali: contributo assegno straordinario a carico delle aziende

A partire dalla rata relativa al mese di febbraio 2019, il contributo straordinario, dovuto in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari e della contribuzione correlata, deve essere versato dalle aziende

Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali: contributo assegno straordinario a carico delle aziendeIl finanziamento degli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali è finora avvenuto con le risorse economiche delle sei assegnazioni derivanti dall’avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza dei dipendenti esattoriali.

Tuttavia, dalle risultanze del bilancio preventivo del predetto Fondo di solidarietà per l’anno 2019 emerge che le somme accantonate non sono sufficienti a far fronte al fabbisogno di copertura del contributo straordinario.

L’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 95439, di adeguamento del Fondo di solidarietà del settore dei tributi erariali alla disciplina dettata in materia di Fondi di solidarietà dal decreto legislativo n. 148/2015, stabilisce che “qualora tali risorse dovessero risultare insufficienti, provvederà ogni singolo datore di lavoro esodante, o subentrante nei rapporti giuridici del datore di lavoro esodante, al versamento del contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015”.

Ne consegue che, in via prudenziale, a partire dalla rata relativa al mese di febbraio 2019, il contributo straordinario, dovuto in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari e della contribuzione correlata, deve essere versato dalle aziende.

Per quanto riguarda l’aspetto operativo del versamento della provvista anticipata da parte aziendale si rinvia al messaggio n. 2256/2016.

Ti è piaciuto questo articolo? allora abbonati subito al quotidiano e scopri tutti i servizi aggiuntivi a te dedicati:

  • accesso esclusivo a tutte le rubriche e a tutti i contenuti riservati;
  • download articoli in formato .pdf;
  • banca dati provvedimenti & giurisprudenza;
  • l’esperto risponde (un professionista a tua completa disposizione tutti i giorni per risolvere i principali quesiti in materia);
  • notifiche push in tempo reale;
  • newsletter settimanale.
Abbonamento Giornaliero
€ 5

Accesso giornaliero per consultare articoli specifici + Newsletter settimanale

Abbonamento Mensile
€ 10

Un mese di accesso ai contenuti del quotidiano + Inoltro quesiti + Banca dati Provvedimenti + Newsletter settimanale

Abbonamento Trimestrale
€ 30

Tre mesi di accesso ai contenuti del quotidiano + Inoltro quesiti + Banca dati Provvedimenti + Newsletter settimanale

Abbonamento Semestrale
€ 50

Sei mesi di accesso ai contenuti del quotidiano + Inoltro quesiti + Banca dati Provvedimenti + Newsletter settimanale

Abbonamento Annuale
€ 100

Un anno di accesso ai contenuti del quotidiano + Inoltro quesiti + Banca dati Provvedimenti + Newsletter settimanale

Abbonamento Illimitato
€ 500

Accesso illimitato ai contenuti del quotidiano + Inoltro quesiti + Banca dati Provvedimenti + Newsletter settimanale

Banca dati
€ 5

Uno strumento fondamentale per supportare consulenti e professionisti nella ricerca quotidiana di provvedimenti e prassi amministrativa

Durata: Mensile

Fonti: Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Mlps, Inl, Mef, Mise, Agenzia delle Dogane, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato

Inoltro quesiti
€ 7

Inoltra un quesito specifico per ottenere risposta entro le successive 24 ore

Accesso: 24 ore

Inps – Messaggio N. 513/2019

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *