Se l’acquirente di un immobile, sfornito di rendita catastale definitiva e per il quale viene indicata la sola rendita proposta, richiede la determinazione dell’imposta di registro in base al prezzo-valore, non è necessaria la formale istanza di valutazione automatica, in quanto è già implicita nella domanda di applicazione della disciplina del prezzo-valore. Se a seguito di verifica risulta una rendita effettiva maggiore rispetto a quella proposta, l’ufficio potrà recuperare la maggiore imposta dovuta con gli interessi, senza irrogare sanzioni. Questi i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3409 depositata il 6 febbraio 2019. IL FATTO Una contribuente acquistava una porzione di immobile chiedendo l’applicazione delle agevolazioni fiscali per la prima casa, oltre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sulla base del valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal prezzo pattuito. L’Ufficio notificava avviso di rettifica e liquidazione, rilevando che il bene al momento dell’acquisto era fornito solo della rendita catastale c.d. “proposta” (ex DM n. 701/1994), senza che fosse stata presentata domanda di valutazione automatica da parte della contribuente: pertanto recuperava le maggiori imposte determinate sulla base della rendita catastale corretta ed irrogava le relative sanzioni. L’atto impositivo veniva impugnato e la CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo dovute solo le imposte, con decisione confermata dalla CTR, la quale respingeva l’appello proposto dall’Ufficio. Quest’ultimo proponeva ricorso avverso la decisione di secondo grado, ritenendo che l’acquirente avrebbe dovuto avvalersi della c.d. “valutazione automatica” della rendita: essendo stato omesso tale adempimento (prescritto dall’art. 12 DL 70/1998), la pretesa impositiva risultava integralmente corretta. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ufficio, condannato anche alle spese, decidendo direttamente nel merito senza necessità rinvio. I giudici hanno evidenziato come dal 2005 sia stata introdotta la disciplina del c.d. “prezzo-valore” per la tassazione ai fini del registro degli atti: tale disciplina è incentrata sul presupposto che l’immobile sia fornito di una rendita rispetto alla quale operare la determinazione del valore. Tale sistema del “prezzo-valore” trova applicazione anche con riferimento agli immobili con attribuzione di rendita proposta: quest’ultima, infatti semplicemente non è definitiva, in quanto soggetta a possibile rettifica da parte dell’Ufficio. In sintesi l’adempimento o meno della prevista formale richiesta di attribuzione della rendita (valutazione automatica), risulta irrilevante quando alla cessione dell’immobile fornito solo di rendita proposta si applichi la normativa del “prezzo-valore”, in quanto con quest’ultimo si richiede implicitamente l’attribuzione della rendita catastale definitiva. Molto semplicemente ove il conteggio dell’imposta basato sulla rendita proposta risulti, a seguito di verifica, inferiore a quella dovuta in conseguenza della rendita definitiva, non solo non vi sarà alcuna decadenza dai benefici richiesti (non potendosi prendere comunque in considerazione il prezzo pattuito), ma l’Ufficio sarà legittimato a riscuotere solo la differenza di imposta con relativi interessi, senza quindi alcuna sanzione per il contribuente.