In tema di accertamento standardizzato mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa, sicché la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3762 dell'8 febbraio 2019. IL FATTO Un contribuente propose opposizione avverso l'avviso di accertamento relativo a riprese Iva, Irpef e Irap. Tale ricorso fu accolto con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite. La Ctr rigettò il gravame delle Entrate, confermando la decisione di prime cure, considerato che (a) il contribuente avrebbe dimostrato - mediante "il quadro RG del modello UNICO 2003 e altra documentazione allegata" - la ricorrenza di ragioni ostative all'applicazione, nei propri confronti dello studio di settore posto a base dell'avviso di accertamento impugnato, mentre (b) l'Ufficio "ha ignorato la documentazione prodotta dalla parte attestante la scarsa redditività dell'impresa, non ha contestato la correttezza formale delle scritture contabili, non ha giustificato il sovvertimento dei valori per come risultante dalla dichiarazione dei redditi". Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione in relazione alla ritenuta omessa considerazione, ad opera dell'Ufficio, delle osservazioni e dei documenti forniti dal contribuente nel corso del procedimento amministrativo. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Invero, rappresenta principio consolidato quello per cui, in tema di accertamento standardizzato mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa (in specie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'impresa), sicché la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (Cass., Sez. 6-5, 18.12.2017, n. 30370). Ciò che dà sostanza all'accertamento mediante l'applicazione dei parametri è, infatti, il contraddittorio con il contribuente, dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell'impresa la "presunzione" indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri e, conseguentemente, la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico contribuente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635). Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata aveva dato ampiamente e congruamente conto delle ragioni in base alle quali lo scostamento dallo studio di settore dovesse ritenersi giustificato, chiarendo, altresì, le omissioni commesse, nella specie, dall'Ufficio, tali da determinare l'illegittimità dell'attività di riscossione. Sotto altro profilo, gli Ermellini osservano come la motivazione dell'avviso di accertamento non possa essere "integrata" in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario.