Con la risposta n. 47/2019, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul corretto trattamento fiscale, ai fini Iva, applicabile a prestazioni di servizi relative alle opere di un progetto (quali un ponte ciclabile, piste ciclabili e un'area ricreativa con parcheggio attrezzato per camper e gli impianti idrici, fognari ed elettrici ad essa pertinenti) e, in particolare, se gli stessi possano essere considerati "beni immobili". Agli effetti dell’Iva, sotto il profilo della territorialità, in deroga alla regola generale prevista per i servizi “generici” dall'art. 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (tassazione nel Paese in cui è stabilito il committente), ai sensi dell'art. 7-quater, comma 1, lett. a), del medesimo decreto, i servizi relativi agli immobili sono tassati nel luogo ove detti beni sono situati, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore o del destinatario di tali servizi. Analogamente al disposto dell’articolo 7-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 citato, l’articolo 47 della Direttiva del 28 novembre 2006, n. 112 - prevede che “Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene”. La natura delle prestazioni menzionate deve essere valutata avendo riguardo ai criteri desumibili dalla normativa comunitaria in materia e, in particolare, dalle disposizioni - in vigore dal 1° gennaio 2017 - contenute nel Regolamento di esecuzione UE del 7 ottobre 2013, n. 1042, integrativo e modificativo del Regolamento del 15 marzo 2011, n. 282, concernenti la definizione di beni immobili e dei servizi relativi agli stessi. Al riguardo, con l'introduzione dei nuovi artt. 13-ter e 31-bis nel Regolamento di esecuzione UE n. 282 del 2011, viene fornita una puntuale definizione del concetto di “bene immobile” e un'elencazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei servizi che si qualificano come relativi ad immobili e di quelli che invece non rientrano in tale categoria. L’articolo 31-bis del Regolamento n. 282 del 2011 nel definire i servizi relativi ai beni immobili di cui all’art. 47 della citata Direttiva n. 112/2016, fa rientrare nella nozione soltanto i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni. In tale contesto normativo si precisa altresì che il nesso richiesto sussiste qualora il bene costituisce parte essenziale e indispensabile della prestazione ovvero se il servizio viene erogato o destinato a un bene immobile. In particolare, nell’ambito di applicazione del citato articolo 31-bis, rientrano le seguenti categorie di servizio: - l’edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti, come previsto nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 31-bis; - l’edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili, come previsto nella lettera d) del comma 2 dell’articolo 31-bis; - lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili, come previsto nella lettera l) del comma 2 dell’articolo 31-bis. Nelle Note esplicative della Commissione Europea relative al Regolamento di esecuzione n. 1042/2013 del Consiglio, al paragrafo 2.3.1, in merito alla definizione di servizi immobiliari contenuta nell’art. 31-bis, si sottolinea che per un’applicazione comune delle norme è opportuno evitare il ricorso ai concetti giuridici nazionali ai fini Iva al fine di evitare una doppia o mancata imposizione. L'art. 13-ter del Regolamento n. 282 del 2011 nel definire i beni immobili dà rilievo all'aspetto della “fissità” stabile di tali beni al suolo, che deve concretamente tradursi nella difficoltà di rimozione o smontaggio degli stessi, se non alterandoli o distruggendoli. In particolare, in base a tale disposizione, è considerato bene immobile: a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui è possibile costituire diritti di proprietà o di possesso; b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimovibile; c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori; d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio. Le lettere a) e b) si riferiscono a beni che non possono essere spostati agevolmente. Le lettere c) e d) riguardano beni che, pur potendo essere spostati sono, pur sempre strettamente connessi o integrati in un bene immobile, tanto che la loro rimozione renderebbe il fabbricato inidoneo all'uso per cui è costruito, alterandone le relative funzionalità. Le Note esplicative della Commissione Europea relative al Regolamento n. 1042/2013 sopra richiamate, chiariscono (p. 2.2.2.1) che il termine “edificio” ha un significato ampio e comprende, oltre al fabbricato inteso come struttura con un tetto e dei muri (come una casa o una fabbrica), anche altre strutture (erette dall’uomo) che non si considerano generalmente come fabbricati. Si precisa, inoltre, che gli edifici possono comprendere opere di ingegneria civile, quali strade, ponti, aerodromi, porti, dighe, condotte del gas, impianti idrici e fognari, nonché impianti industriali quali centrali elettriche, turbine eoliche, raffinerie, ecc. Nelle medesime Note esplicative (p. 2.3.1) si precisa che il fatto che uno o più beni immobili si trovino in una zona geografica più vasta all’interno di una giurisdizione (come una città o una regione) o che si trovino in diversi Stati membri non pregiudica, di per sé, il fatto che il servizio presenti un nesso con un bene immobile. Nei casi in cui la prestazione del servizio avvenga in più di una giurisdizione, i diritti di imposizione saranno ripartiti proporzionalmente fra le giurisdizioni di competenza. Ciò detto, rispondendo al quesito proposto dall'istante l'Agenzia osserva che qualora oggetto di appalto siano prestazioni di servizi relativi alla realizzazione, direzione e coordinamento della sicurezza delle opere “infrastrutturali”, le stesse rientrano tra le prestazioni relative a beni immobili e, pertanto, sono da assoggettare ad Iva ai sensi della normativa sopra citata nel luogo in cui detti beni sono situati indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore o del destinatario di tali servizi. In particolare, tenuto conto che l’istante non è titolare di partita Iva e che si tratta di operazioni passive sarà onere del fornitore adempiere correttamente agli obblighi di fatturazione, versamento e dichiarazione in materia di Iva nel rispetto della normativa prevista dagli Stati membri.