Con la risposta a interpello n. 53 del 2019, l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi della sussistenza di profili di abuso del diritto per quanto concerne l’operazione di scissione parziale proporzionale. IL QUESITO In particolare, nel caso oggetto di analisi una società Alfa holding di partecipazioni, facente parte del Gruppo Alfa, intende proseguire la riorganizzazione dell’attività del gruppo tramite la frammentazione dell’attività del gruppo stesso. La società aveva già proceduto con la separazione del ramo immobiliare tramite un’operazione di scissione parziale proporzionale a favore della società Beta (controllata/beneficiaria). Ora la società intende proseguire la frammentazione tramite due operazioni di scissione parziale proporzionale sia della medesima società sia della società Beta, che comporteranno la separazione del ramo agricolo a favore di una beneficiaria di nuova costituzione (società Zeta) partecipata per intero dalla società Alfa. La finalità perseguita con tale ultima operazione è quella di far diventare: - la società Beta come subholding deputata solamente al ramo immobiliare; - la società Zeta come subholding deputata unicamente al ramo agricolo. Sono stati richiesti chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito alla sussistenza di profili di abuso del diritto nell’ambito dell’operazione precedentemente descritta. LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’operazione, così come descritta, non costituisce una fattispecie di abuso del diritto. Non viene conseguito alcun indebito vantaggio fiscale. L’operazione è unicamente finalizzata alla separazione dell’attività immobiliare dall’attività di tipo agricolo. Non è affatto preparatoria o preordinata a successivi atti a contenuto realizzativo né in capo alla società Alfa, né in capo alla costituenda subholding beneficiaria, né in capo ai soci della società scindenda, e non è neppure finalizzata alla creazione di soggetti giuridici che non svolgono un'effettiva attività d'impresa o che, in breve tempo, attuano una liquidazione volontaria. La scissione in questione, ha ribadito l’Agenzia, costituisce nel caso di specie unicamente un’operazione fisiologica per consentire la divisione, rispetto alle altre attività del Gruppo di cui fa parte la società scissa, del ramo agricolo.