La Corte di Giustizia Ue è stata interpellata nella causa C-154/18 in merito alla direttiva che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia vertente sulla legittimità di una misura nazionale applicabile dal 1° gennaio 2011 ai dipendenti pubblici neoassunti, inclusi gli insegnanti delle scuole nazionali, che prevede l’applicazione, al momento dell’assunzione, di una tabella salariale e di inquadramenti retributivi meno favorevoli di quelli applicabili agli insegnanti già in servizio. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, rileva innanzi tutto che, il principio della parità di trattamento impone l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata, in particolare, sull’età. Una discriminazione indiretta fondata sull’età sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono comportare una situazione di particolare svantaggio per le persone di una determinata età rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Dall’analisi dei documenti in atti, emerge che tale disparità di trattamento deriva dalla rispettiva data di assunzione degli insegnanti, dal momento che è sulla base di questa data che le vecchie o nuove norme in materia di tabella salariale e inquadramenti retributivi devono essere applicate. Pertanto, l’unico criterio pertinente ai fini dell’applicazione delle nuove norme in materia di tabella salariale e inquadramenti retributivi è la qualità di “dipendente pubblico neoassunto dal 1° gennaio 2011”, indipendentemente dall’età del dipendente pubblico al momento della sua assunzione. Pertanto, tale criterio, che subordina l’applicazione delle nuove norme alla sola data di assunzione quale elemento obiettivo e neutro, è palesemente estraneo ad ogni considerazione relativa all’età delle persone assunte. Le nuove condizioni di retribuzione introdotte dall’Irlanda non sono dunque basate su un criterio indissolubilmente o indirettamente legato all’età degli insegnanti per cui la nuova normativa non introdurrebbe una disparità di trattamento fondata sull’età. La Corte di Giustizia UE dichiara quindi che, al momento dell’assunzione di nuovi insegnanti deve essere applicata la normativa in quel momento in vigore anche se la stessa prevede una tabella salariale e un inquadramento retributivo meno favorevoli di quelli applicati, ai sensi di una normativa precedente alla misura in questione, nel caso di insegnanti assunti prima di tale data e tale evenienza non costituisce una discriminazione indiretta fondata sull’età.