Con la risposta all’interpello n. 2 del 19 febbraio 2019, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha reso alcuni chiarimenti riguardo la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità̀ (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività di lavoro dipendente, con riferimento agli obblighi posti in capo agli enti ispettivi. Le attività ESEDI vengono identificate nelle attività che sono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento, per non più di 2 interventi al mese. Il livello massimo di esposizione a fibre di amianto è fissato a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore. All’ intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di tre addetti contemporaneamente e, se non possibile, il numero degli addetti destinati all’intervento deve essere limitato al massimo. Attività che potrebbero rientrare nelle categorie ESEDI Tra queste si distinguono quattro categorie di attività: 1. Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; 2. Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice; 3. Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale e attuati senza trattamento preliminare; 4. Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale. La sorveglianza e il controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati. Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II - protezione da agenti cancerogeni e mutageni - del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.