I contribuenti non in regola con il pagamento del bollo auto, destinatari di cartelle di pagamento, possono beneficiare, al ricorrere di specifiche condizioni, delle agevolazioni riconducibili alla pace fiscale al fine di regolarizzare i versamenti omessi. Le strade percorribili sono due: - la prima consiste nello stralcio automatico dei debiti iscritti a ruolo di importo inferiore a 1.000 euro, affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; - la seconda nella rottamazione-ter, applicabile se i ruoli sono stati affidati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017. Partendo proprio da quest’ultima agevolazione va preliminarmente ricordato che l’art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982, stabilisce che “l’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Sanatoria per i carichi affidati agli agenti della riscossione Il decreto fiscale 2019 (art. 3, D.L. n. 119/2018) disciplina la definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, consentendone l’estinzione mediante il versamento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi e di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Non devono quindi essere corrisposte le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora e le somme aggiuntive. Ciò premesso, in relazione alle entrate degli enti territoriali - compreso il bollo auto il cui versamento è a favore delle Regioni di residenza - deve ritenersi che i “carichi” cui fa riferimento l’art. 3 del D.L. n. 119/2018 siano esclusivamente quelli affidati agli agenti della riscossione, e non anche ai soggetti privati iscritti all’albo di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446/1997, abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, che agiscono avvalendosi dello strumento dell’ingiunzione fiscale. In buona sostanza, diversamente dalle precedenti definizioni agevolate, nell’attuale versione della sanatoria, nulla è stato precisato con riferimento alla possibile definizione agevolata dei carichi riguardanti i tributi locali. Pertanto, la rottamazione-ter riguarda le cartelle di pagamento relative alla riscossione del bollo auto solo nel caso in cui l’ente territoriale abbia affidato l’attività di riscossione agli Agenti della riscossione, quali l’Agenzia entrate-Riscossione. Cosa deve fare il contribuente Il primo passo consiste nel verificare quale sia l’ente che ha notificato la cartella di pagamento, dovendosi escludere la possibilità di rottamare il carico laddove la stessa sia stata notificata da un ente privato. Viceversa, nel caso in cui la cartella sia stata consegnata dall’agente della riscossione, al fine di fruire della definizione agevolata occorre presentare apposita dichiarazione di adesione (modello DA-2018) entro il 30 aprile 2019 utilizzando i seguenti canali alternativi: - form-online sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione; - casella PEC della Direzione regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione territorialmente competente; - presso gli sportelli del concessionario (esclusa la regione Sicilia). Il decreto Semplificazioni 2019 ha inoltre esteso la possibilità di accedere alla rottamazione-ter anche a coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione-bis, non avevano versato entro il 7 dicembre 2018 le somme dovute in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018. Una volta inviata la domanda di rottamazione-ter, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificherà al debitore, entro il 30 giugno 2019, una comunicazione di accoglimento della domanda (contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento) oppure l’eventuale diniego. Alternativa: lo stralcio automatico Una via alternativa, decisamente più agevole, riguarda lo stralcio automatico delle cartelle fino a 1.000 euro, disciplinata dall’art. 4, D.L. n. 119/2018 e che può riguardare anche il bollo auto. Nel definire il perimetro di applicazione dello stralcio la norma fa riferimento ai “singoli carichi” affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali sia intervenuta richiesta di rottamazione. Occorre fare riferimento alla data di affidamento del carico, pertanto sono ricompresi anche i soggetti destinatari di cartelle notificate nel 2011 ma riferite a ruoli formati entro la fine del 2010. La norma, anche in questo caso, fa riferimento agli “agenti della riscossione”, pertanto lo stralcio delle cartelle è circoscritto ai carichi trasmessi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia Spa con esclusione dei debitori destinatari di carichi riscossi in proprio dagli enti locali e da altri soggetti preposti alla riscossione. L’annullamento in questo caso è avvenuto automaticamente, senza alcuna richiesta del debitore, al 31 dicembre 2018.