La Corte di cassazione continua a ritenere che le cartelle di pagamento riguardanti i tributi comunali, come l'Ici e la Tarsu, si prescrivono in 5 anni, principio questo ribadito con le ordinanze 28173 e 29996 del 2018. Si tratta di un principio che desta qualche perplessità, fondato più su una pigra conferma di sentenze che richiamano a loro volta altre sentenze, nelle quali però si è omesso di verificare in modo approfondito il regime di prescrizione dei tributi comunali e, anzi, da ultimo, si è arrivati a sostenere, senza spiegarne le ragioni, che al contrario di quelli comunali i tributi erariali sono soggetti a prescrizione decennale. Nella sentenza n. 29996/2018 la Corte sentenzia che «nel caso di specie, trattandosi di tributo locale secondo la giurisprudenza di questa Corte tali tributi (a differenza di quelli erariali) - sono “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948 comma 4 cod. civ., che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale (Cass. sent n. 4283 del 23.02.2010, 10344/15, 4322/15, 22543/17)». Pagamento periodico Tuttavia, in nessuna sentenza la Corte di cassazione si è fermata ad argomentare le ragioni che inducono a qualificare il pagamento di un accertamento Ici o Tarsu come «pagamento periodico» soggetto a prescrizione quinquennale. E, in effetti, l'interrogativo se la «pretesa isolata» avanzata con un atto di accertamento a un contribuente che ha omesso di versare l'imposta Ici per un anno possa essere qualificata come prestazione periodica meritava forse una risposta più argomentata e non un mero rinvio seriale. Anche in considerazione del fatto che l'articolo 2946 del codice civile prevede la prescrizione ordinaria nei casi in cui la legge non disponga diversamente. L'articolo 2948 del codice civile prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che «deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». Ora, è pur vero che in costanza di base imponibile l'Imu, l'Ici o la Tarsu/Tari si pagano annualmente, ma a ogni anno corrisponde un autonomo anno d'imposta. Peraltro, ben può accadere che un determinato soggetto passivo sia tale per un Comune solo per un anno o per una frazione di anno, perché magari ha acquistato e venduto l'immobile nel corso dello stesso anno o perché ha condotto in locazione un appartamento per solo 10 mesi. Il termine prescrizionale Ma l'errore di fondo, sembra essere quello di agganciare il termine prescrizionale alle date di versamento ordinario, che in costanza di base imponibile, si ripetono di anno in anno, senza considerare l'intero processo di accertamento. In realtà, per recuperare quel credito derivante dall'omesso versamento l'attività del Comune è regolata da termini decadenziali, visto che deve notificare un atto di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere pagato il tributo. La riscossione coattiva è anch'essa regolata da termini decadenziali, visto che occorre notificare la cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di definitività dell'atto di accertamento. Notificata la cartella o l'ingiunzione di pagamento si abbandona il campo della decadenza per entrare in quello della prescrizione. Ma qui le norme tacciono, perché disciplinano solo i termini decadenziali. E allora, seguendo quanto affermato dalle sezioni unite nella sentenza n. 23397/2016, e dato per assodato che la mancata impugnazione della cartella non produce l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, così come previsto, ad esempio, per le sentenze, occorre chiedersi se esiste per i tributi comunali una norma che preveda espressamente per i propri «atti di accertamento» un termine di prescrizione più breve di quello decennale, perché in assenza di tale norma, le stesse sezioni unite hanno affermato, nella sentenza citata, che il termine di prescrizione decennale «è quello che si applica ordinariamente all'esercizio del potere di riscossione fiscale». In conclusione, l'errore di fondo sui cui si basano le sentenze ancora le sue radici alle modalità di versamento ordinario dei tributi comunali, quando in realtà oggetto di verifica è il termine di pagamento dell'accertamento, che ovviamente non può considerarsi termine periodico, forse fatta eccezione per gli evasori seriali. E allora, non essendo previsto per legge un termine di prescrizione, e non potendosi considerare un credito da accertamento come prestazione periodica, non rimane da concludere che la riscossione coattiva degli atti di accertamento comunali è soggetta a prescrizione decennale.