Con la circolare n. 6 del 27 febbraio 2019, l’INAIL specifica le modalità di fruizione dei benefici per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, aggiornate in base alle novità apportate alla disciplina dalla Legge di bilancio 2019. L’Inail assume a proprio carico le spese sostenute dal datore di lavoro per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro e l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro, fino ad un massimo di 150.000 euro. Presentazione del progetto I progetti di reinserimento proposti dai datori di lavoro sono approvati dall’Inail, a seguito della valutazione condotta da parte dell’équipe multidisciplinare di I livello della Sede competente per domicilio del lavoratore. In caso di effettiva necessità e urgenza, il datore di lavoro può realizzare gli interventi necessari al reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro prima ancora di essersi rivolto all’Istituto, purché a partire dal 1° gennaio 2015. Pervenuta la documentazione necessaria, la Direzione regionale o provinciale o la Sede regionale, ove necessario anche avvalendosi delle professionalità in esse collocate, procede alle relative verifiche di attendibilità e congruità dei costi. Qualora gli interventi siano stati realizzati solo in parte, una volta concluso l’iter, la Direzione regionale o provinciale dispone il rimborso dei costi sostenuti dal datore di lavoro includendo nel computo anche quelli relativi agli interventi anticipatamente realizzati per ragioni di necessità e urgenza, ancorché adeguatamente motivati. Semplificazione delle procedure E’ sufficiente che il datore di lavoro alleghi al piano esecutivo un unico preventivo per ciascun intervento, redatto nel rispetto, ove presenti, di listini e/o tariffari vigenti. Il limite massimo di spesa complessivamente rimborsabile per le consulenze tecniche è pari: - al 20% delle spese complessivamente sostenute per importi fino a 20.000 euro; - al 15% per importi da 20.001 euro fino a 75.000 euro; - al 10% per importi da 75.001 euro fino a 150.000 euro. Per l’invio della comunicazione al datore di lavoro, non sono più necessarie la compilazione della scheda in parola e l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati sensibili del lavoratore. Novità della Legge di bilancio 2019 La Legge di bilancio 2019 ha previsto a carico dell’Inail il rimborso del 60% della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto, per un periodo non superiore ad un anno. Le retribuzioni rimborsabili sono soltanto quelle corrisposte per periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della disposizione in esame. Il primo rimborso è disposto a seguito dell’adozione, da parte della Direzione regionale o Direzione provinciale o Sede regionale, del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione degli interventi e ha a oggetto le retribuzioni corrisposte dalla data di decorrenza del diritto al rimborso fino a quella del predetto provvedimento. I successivi rimborsi saranno disposti con cadenza mensile.