La Corte di Giustizia è intervenuta nella causa C-278/18 il cui ricorrente nel procedimento principale è l’amministratore di un’eredità di un tizio che aveva stipulato un contratto con una società agricola operante nel settore della viticoltura. In forza di tale contratto aveva ceduto, in cambio di importi versati a titolo di anticipo, lo sfruttamento agricolo di fondi rustici di sua proprietà e che erano adibiti a vigneto. Tale contratto era stato stipulato per la durata di un anno, automaticamente rinnovabile per un identico periodo, fino alla risoluzione dello stesso ad opera di una delle parti. A seguito di un controllo fiscale era emerso che tale operazione di cessione fosse soggetta all’IVA. Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di Giustizia UE, in sostanza, se l’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA per l’affitto e la locazione di beni immobili si applica ad un contratto avente ad oggetto la cessione dello sfruttamento agricolo di fondi rustici adibiti a vigneto a una società operante nel settore della viticoltura, stipulato per la durata di un anno e soggetto a rinnovo automatico, e con obbligo di pagamento del relativo corrispettivo al termine di ciascun anno. La Corte di Giustizia UE rileva innanzitutto che l’esenzione IVA prevista dall’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva si spiega con il fatto che la locazione di beni immobili, pur essendo un’attività economica, costituisce di norma un’attività relativamente passiva, che non produce un valore aggiunto significativo. Una siffatta attività dev’essere pertanto distinta da altre attività le quali o hanno un carattere industriale e commerciale o hanno un oggetto che è caratterizzato dall’esecuzione di una prestazione più che dalla semplice messa a disposizione di un bene, come il diritto di utilizzare un campo da golf, quello di utilizzare un ponte contro versamento di un diritto di pedaggio o ancora il diritto di installare distributori di sigarette in uno stabilimento commerciale. Ne consegue che il carattere passivo dell’affitto o della locazione di un bene immobile, che giustifica l’esenzione dall’IVA di simili operazioni risiede nella natura dell’operazione stessa e non nel modo in cui il locatario utilizza il bene in questione. Alla luce di tali osservazioni la Corte di Giustizia UE dichiara dunque che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per l’affitto e la locazione di beni immobili si applica ad un contratto di cessione dello sfruttamento agricolo di fondi rustici adibiti a vigneto a una società operante nel settore della viticoltura, stipulato per un periodo di un anno, soggetto a rinnovo automatico e che prevede in cambio il versamento di un canone di locazione al termine di ciascun anno.